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Art. 53 D.Lgs. 150/2022 — Programmi di giustizia riparativa

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Art. 53 D.Lgs. 150/2022 — Programmi di giustizia riparativa

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa.