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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le amministrazioni devono pubblicare nelle richieste di pagamento i dati indicati dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale.
  • Sono obbligatori IBAN del conto di pagamento o di Tesoreria e codici identificativi del versamento.
  • Va garantita la possibilità di pagare con strumenti elettronici, anche tramite la piattaforma pagoPA.
  • L'obiettivo è rendere tracciabile, standardizzato e riconciliabile ogni pagamento verso la PA.
  • L'attuazione avviene a invarianza finanziaria, con le risorse già disponibili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Note all’art. 36: Si riporta il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 : «Art.

5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’ articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 , tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’ articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 .

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma

1. 3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , come modificato dall’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 , per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 . Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio

2013. 4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

In sintesi

  • Le amministrazioni devono pubblicare nelle richieste di pagamento i dati indicati dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale.
  • Sono obbligatori IBAN del conto di pagamento o di Tesoreria e codici identificativi del versamento.
  • Va garantita la possibilità di pagare con strumenti elettronici, anche tramite la piattaforma pagoPA.
  • L'obiettivo è rendere tracciabile, standardizzato e riconciliabile ogni pagamento verso la PA.
  • L'attuazione avviene a invarianza finanziaria, con le risorse già disponibili.

L'art. 36 è una norma breve ma operativamente decisiva: integra la disciplina della trasparenza con quella dell'amministrazione digitale, imponendo che le pubbliche amministrazioni rendano nota e tecnicamente utilizzabile la propria infrastruttura di pagamento. Il rinvio è all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), che costituisce il vero cuore precettivo della disposizione.

Cosa significa, in pratica, pubblicare i dati di pagamento

Le amministrazioni devono indicare, sul sito istituzionale e nelle singole richieste di pagamento, i codici IBAN del conto di pagamento o dell'imputazione del versamento in Tesoreria, oppure gli identificativi del conto corrente postale. Devono inoltre essere pubblicati i codici identificativi del singolo pagamento, da indicare obbligatoriamente al momento del versamento. È un requisito che evita errori di imputazione, riduce i pagamenti orfani e consente la riconciliazione contabile automatica.

Il pagamento elettronico come standard

L'art. 5 del CAD impone alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di accettare strumenti elettronici di pagamento: carte di debito, di credito, prepagate, addebito in conto e ogni altro strumento disponibile. La PA non può, in altre parole, ostacolare il pagamento elettronico imponendo modalità esclusivamente cartacee. La regola si è progressivamente irrigidita con l'introduzione di pagoPA, la piattaforma nazionale richiamata dall'art. 81, comma 2-bis del CAD, che oggi rappresenta il canale ordinario per i pagamenti verso le PA.

Trasparenza, tracciabilità e anticorruzione

La trasparenza dei flussi di pagamento ha una funzione anticorruzione evidente: rendere visibili IBAN, causali standardizzate e prestatori di servizi di pagamento riduce gli spazi di opacità nella movimentazione del denaro pubblico. Il pagamento elettronico tracciato dialoga con gli obblighi di pubblicazione delle spese previsti dagli artt. 4-bis e 29, e con la vigilanza dell'ANAC sulla regolarità dei flussi finanziari delle amministrazioni.

Linee guida AgID e standardizzazione

L'art. 5 del CAD attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire linee guida tecniche per i codici identificativi e per le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento restituiscono le informazioni all'ente. La standardizzazione è funzionale all'interoperabilità: senza codici univoci, ogni amministrazione costruirebbe un proprio sistema, vanificando la trasparenza.

Coordinamento con gli obblighi della scheda-procedimento

L'art. 36 si lega all'art. 35: tra le informazioni della scheda di ciascun procedimento devono comparire le modalità di pagamento eventualmente richieste, con le indicazioni dell'art. 36. Il cittadino, accedendo alla scheda, deve poter completare il procedimento senza dover chiedere ulteriori informazioni di natura contabile.

Domande frequenti

Quali dati devono essere pubblicati per i pagamenti?

IBAN del conto di pagamento o di Tesoreria, eventuale conto corrente postale, codici identificativi del versamento e modalità di pagamento elettronico accettate.

L'amministrazione può rifiutare il pagamento elettronico?

No. L'art. 5 del CAD, richiamato dall'art. 36, impone alle PA e ai gestori di servizi pubblici di accettare strumenti di pagamento elettronico, oggi tipicamente tramite pagoPA.

Chi definisce gli standard tecnici dei codici di pagamento?

L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, attraverso linee guida che disciplinano codici, formati e modalità di restituzione delle informazioni all'ente creditore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.