Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’ articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. 10
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 10
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 26 è uno degli snodi più importanti del decreto trasparenza, perché regola la pubblicità dei flussi finanziari in uscita dall'amministrazione verso soggetti privati e pubblici. La disposizione ha radici profonde nel principio costituzionale di imparzialità - articolo 97 della Costituzione - e nell'articolo 12 della legge 241/1990, che già richiedeva la predeterminazione dei criteri di concessione di benefici economici.
Due livelli di pubblicazione
La disposizione articola la trasparenza su due livelli. Il primo, ex comma 1, riguarda gli atti normativi o programmatici che fissano i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili. È il piano generale, che definisce regole obiettive e impersonali. Il secondo, ex comma 2, riguarda i singoli atti di concessione: la fotografia puntuale di chi riceve quali risorse e perché.
La soglia dei mille euro
Il legislatore ha posto una soglia di rilevanza: la pubblicazione dei singoli atti è obbligatoria per importi superiori a mille euro. La soglia è cumulativa e annuale: vanno cioè sommate le concessioni effettuate nell'anno solare al medesimo beneficiario, e l'obbligo scatta quando il totale supera mille euro. La regola evita di onerare gli uffici per micro-erogazioni, ma intercetta tutti i flussi quantitativamente significativi e impedisce di frazionare artificiosamente i contributi per restare sotto soglia.
I gruppi e la trasparenza consolidata
Quando i beneficiari sono controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, ovvero dagli stessi gruppi, devono essere pubblicati anche i dati consolidati di gruppo. La disposizione mira a rendere visibili le concentrazioni reali di erogazione: un singolo gruppo economico potrebbe ricevere risorse attraverso diverse società formalmente distinte, e solo la vista consolidata permette di apprezzare la dimensione effettiva del sostegno pubblico ricevuto.
La pubblicazione come condizione legale di efficacia
Il comma 3 introduce una conseguenza giuridica forte: la pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione di importo cumulativo superiore a mille euro. In altre parole, finché non avviene la pubblicazione, il provvedimento non produce effetti. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è rilevabile d'ufficio dagli organi di controllo, ma anche dal destinatario stesso e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo ex articolo 30 del codice del processo amministrativo.
Il bilanciamento con la privacy del comma 4
Il comma 4 introduce un'eccezione fondamentale: è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. È un bilanciamento delicato che ha generato un'importante prassi del Garante per la protezione dei dati personali: la trasparenza non può tradursi in stigmatizzazione, e i contributi assistenziali, le borse di studio per esigenze sociali, i sussidi sanitari vanno pubblicati in forma anonimizzata o per aggregati. ANAC e Garante hanno emanato indicazioni congiunte sul punto.
Coordinamento con il Registro nazionale aiuti
Per gli aiuti di Stato a imprese va aggiunta la pubblicazione sul Registro nazionale aiuti gestito dal MIMIT, in coerenza con il regolamento (UE) sugli aiuti di stato. La trasparenza dell'articolo 26 si combina dunque con un'architettura europea più ampia, in cui ogni livello assolve a una funzione complementare.
Casi pratici
Caso 1: Contributo a imprese
Tizio è titolare di una piccola impresa che ha ricevuto un contributo regionale di duemila euro per la digitalizzazione. La Regione pubblica nella sezione Amministrazione trasparente l'atto di concessione, indicando ragione sociale, importo, norma di riferimento e ufficio competente. La pubblicazione condiziona l'efficacia del provvedimento: finché non avviene, il contributo non può essere materialmente erogato.
Caso 2: Sussidio sociale e tutela della riservatezza
Caio è dipendente di un Comune che eroga sussidi a famiglie in condizioni di disagio economico. In sede di pubblicazione, l'amministrazione, su indicazione del responsabile della trasparenza e in linea con le indicazioni del Garante privacy, omette i dati identificativi dei beneficiari persone fisiche, sostituendoli con riferimenti generici e dati aggregati che assicurano comunque la conoscibilità della destinazione delle risorse pubbliche.
Domande frequenti
Cosa va pubblicato sui contributi pubblici?
Gli atti che fissano criteri e modalità di concessione e i singoli atti di erogazione di importo cumulativo annuale superiore a mille euro al medesimo beneficiario.
Cosa succede se non si pubblica?
Il provvedimento non è efficace finché non si pubblica e l'interessato può agire anche per il risarcimento del danno da ritardo ex art. 30 c.p.a.
Si pubblicano i dati delle persone in difficoltà?
No, sono esclusi i dati identificativi di persone fisiche da cui si possa ricavare lo stato di salute o di disagio economico-sociale degli interessati.