Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 Bis D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche)

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

2. L’elenco di cui al comma precedente è aggiornato almeno a cadenza triennale.

In sintesi

  • Le PA pubblicano l'elenco degli obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo sulle attività economiche.
  • L'elenco è collocato nella sottosezione 'Controlli sulle attività economiche' di Amministrazione trasparente.
  • Lo schema è standardizzato a cura della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
  • Va data evidenza degli adempimenti eliminati nel tempo, oltre a quelli vigenti.
  • L'aggiornamento è almeno triennale.
Indice dei contenuti

L'articolo 23-bis affronta un aspetto specifico della trasparenza: la mappatura degli obblighi e degli adempimenti che gli operatori economici devono rispettare nei rapporti con la pubblica amministrazione. La norma si colloca nell'orizzonte della semplificazione amministrativa, perché rendere conoscibili gli adempimenti è un primo passo per la loro razionalizzazione e per la riduzione degli oneri regolatori sulle imprese.

Il principio del know your obligations

La logica della disposizione è di rendere pre-conoscibili gli oneri amministrativi cui sono soggette le attività economiche. Un'impresa che voglia aprire o estendere la propria attività ha diritto di sapere preventivamente, in modo strutturato e organico, quali adempimenti dovrà osservare e quali controlli subirà. Questa conoscenza riduce l'asimmetria informativa tra amministrazione e operatore, riduce gli errori involontari e contiene il contenzioso.

Lo schema standardizzato della Funzione pubblica

Per evitare che ogni amministrazione presenti i propri obblighi in modo idiosincratico, la norma prevede uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento della funzione pubblica. La standardizzazione è essenziale: solo così è possibile confrontare i regimi di controllo tra amministrazioni diverse e individuare le buone pratiche da diffondere su scala nazionale.

L'indicazione degli adempimenti eliminati

Un elemento spesso sottovalutato è l'obbligo di indicare anche gli adempimenti eliminati. La norma chiede dunque non solo una fotografia statica degli oneri vigenti, ma anche un'evidenza dinamica di ciò che è stato semplificato. Questo dato consente di apprezzare lo sforzo di riduzione del peso regolatorio dell'amministrazione e di renderlo visibile sia ai cittadini sia agli stakeholder economici. È coerente con i principi della better regulation a livello europeo.

L'aggiornamento triennale

La cadenza di aggiornamento è almeno triennale: una scelta che bilancia la necessità di aggiornare i contenuti con il fatto che il quadro regolatorio non muta quotidianamente. La triennalità coincide approssimativamente con il ciclo dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei piani della performance, agevolando una pianificazione coordinata della trasparenza.

Coordinamento con SUAP e ANAC

Sul piano operativo, l'articolo 23-bis si integra con le banche dati dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e con le indicazioni dell'ANAC in materia di trasparenza. Il portale impresainungiorno.gov.it e i registri regionali svolgono spesso un ruolo di fonte alimentante per gli elenchi pubblicati dalle singole amministrazioni.

Casi pratici

Caso 1: Impresa che apre un'attività

Tizio è imprenditore e vuole aprire una struttura ricettiva in un Comune. Prima di presentare la SCIA, consulta la sottosezione Controlli sulle attività economiche del sito istituzionale del Comune e individua, secondo lo schema standardizzato, l'elenco degli adempimenti igienico-sanitari, urbanistici e di sicurezza che dovrà rispettare. Sulla stessa pagina trova anche l'indicazione degli adempimenti soppressi negli ultimi anni, e capisce quali certificazioni non sono più richieste.

Caso 2: Mancato aggiornamento triennale

Caio, dirigente del SUAP di una città metropolitana, in sede di programmazione annuale rileva che la sottosezione Controlli sulle attività economiche non è stata aggiornata da oltre quattro anni. Avvia un tavolo con gli uffici tecnici per riedificare l'elenco secondo lo schema della Funzione pubblica, riportando anche gli adempimenti eliminati in attuazione di provvedimenti di semplificazione.

Domande frequenti

Cosa contiene la sottosezione Controlli sulle attività economiche?

L'elenco degli obblighi e degli adempimenti che gli operatori devono rispettare, con evidenza anche di quelli soppressi e secondo lo schema standardizzato della Funzione pubblica.

Con quale frequenza si aggiorna?

Almeno a cadenza triennale, in coerenza con i cicli di pianificazione anticorruzione e di performance.

Perché si indicano gli adempimenti eliminati?

Per dare evidenza dinamica dello sforzo di semplificazione e ridurre gli oneri informativi sulle imprese, in linea con i principi della better regulation.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.