- Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale con i dati su dotazione organica e costo del personale in servizio.
- I dati vanno articolati per qualifiche e aree professionali, con evidenza degli uffici di diretta collaborazione politica.
- Va data evidenza separata al costo complessivo del personale a tempo indeterminato.
- I tassi di assenza del personale sono pubblicati trimestralmente per uffici di livello dirigenziale.
- Il Dipartimento della funzione pubblica garantisce pubblicità ai processi di mobilità tra amministrazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’ articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni , nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati. 5
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Art. 16 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri...
- Art. 16 L. 91/1992
Commento
L'articolo 16 declina il principio di trasparenza sul versante del capitale umano, imponendo alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione strutturata dei dati sulla dotazione organica e sul costo del personale a tempo indeterminato. La norma si raccorda al sistema del conto annuale gestito dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 165/2001, evitando duplicazioni e creando un ponte tra adempimento contabile e dovere di trasparenza.
Il conto annuale come fonte unica
Il primo comma fa leva su un documento già esistente — il conto annuale del personale — e ne impone la pubblicazione integrale nella sezione Amministrazione trasparente. La scelta è coerente con la logica dell'articolo 9-bis: si valorizza un flusso informativo già consolidato, evitando agli uffici un doppio binario di rilevazione. Il conto annuale contiene la fotografia della dotazione organica teorica, del personale effettivamente in servizio, della distribuzione per qualifiche e aree professionali e del costo aggregato.
L'attenzione agli uffici di diretta collaborazione
Tanto al comma 1 quanto al comma 2 il legislatore impone una specifica evidenza per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. È una scelta non casuale: si tratta dell'area più sensibile sotto il profilo del rischio di opacità nella selezione e nella retribuzione, perché su questi uffici incidono nomine fiduciarie e indennità accessorie spesso non riconducibili agli standard ordinari. La trasparenza diventa qui presidio di confine tra la responsabilità politica e quella tecnica.
Il costo del personale a tempo indeterminato
Il comma 2 chiede di evidenziare in modo separato il costo complessivo del personale a tempo indeterminato, articolato per aree professionali. L'obiettivo è consentire confronti diacronici e tra amministrazioni omogenee, supportando sia il controllo della Corte dei conti sia analisi indipendenti. È sulla base di questi dati che si misurano fenomeni come il rapporto dirigenti/funzionari e l'evoluzione delle spese di personale rispetto ai vincoli di finanza pubblica.
I tassi di assenza e la pubblicazione trimestrale
Il comma 3 impone una rendicontazione trimestrale dei tassi di assenza per uffici di livello dirigenziale. La scelta del livello dirigenziale come unità di analisi non è casuale: rende possibile correlare le assenze ai centri di responsabilità organizzativa, evitando di esporre dati riferibili a singoli dipendenti. La pubblicazione opera come strumento di management by accountability e come deterrente verso fenomeni di assenteismo strutturale.
La mobilità del personale
Il comma 3-bis affida al Dipartimento della funzione pubblica un ruolo di regia nella pubblicità dei processi di mobilità, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati. La disposizione bilancia il diritto alla riservatezza con l'esigenza di un mercato interno del lavoro pubblico più trasparente: i bandi di mobilità e gli esiti devono essere conoscibili da tutti i dipendenti potenzialmente interessati.
Domande frequenti
Cosa va pubblicato sul personale a tempo indeterminato?
Il conto annuale comprensivo di dotazione organica, personale in servizio e costo complessivo, con articolazione per qualifiche e aree professionali.
Con quale frequenza si pubblicano i tassi di assenza?
Trimestralmente, distinti per uffici di livello dirigenziale, in modo da consentire un monitoraggio costante senza esporre dati riferibili a singoli dipendenti.
Chi cura la pubblicità della mobilità?
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura forme adeguate di pubblicità, anche pubblicando i dati identificativi dei soggetti coinvolti.
Vedi anche