Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto , previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta , le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’ articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012 , i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione .

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo

46. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

In sintesi

  • Disciplina obblighi di pubblicazione di atti normativi e amministrativi generali.
  • Le PA pubblicano riferimenti normativi con link a Normattiva, direttive, circolari, programmi.
  • Inclusi codici di condotta, misure anticorruzione, documenti di programmazione, atti OIV.
  • Scadenzario degli obblighi amministrativi a cura del responsabile della trasparenza.
  • Per atti regionali pubblicazione dei testi ufficiali aggiornati.
Indice dei contenuti

L'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 disciplina la prima delle macrocategorie di obblighi specifici di pubblicazione: quella relativa agli atti normativi e amministrativi generali. La logica è chiara: prima di rendere accessibili dati su attività e procedimenti, occorre rendere accessibili le regole, ovvero il quadro normativo e amministrativo entro cui l'amministrazione opera. È una scelta sistematica che pone il fondamento conoscitivo della trasparenza.

Norme di legge e Normattiva

Il comma 1 impone la pubblicazione dei riferimenti normativi statali con link diretti a Normattiva, la banca dati ufficiale del Ministero della Giustizia. Si evita così la duplicazione: le norme ufficiali restano sul portale statale, e l'amministrazione si limita a fornire collegamenti aggiornati. Il vantaggio è duplice: il cittadino consulta sempre il testo ufficiale e non versioni potenzialmente disallineate, e l'amministrazione non deve gestire l'aggiornamento di un proprio archivio normativo.

Atti amministrativi generali

La parte sostanziosa del comma 1 elenca gli atti amministrativi generali da pubblicare: direttive, circolari, programmi, istruzioni, codici di condotta, misure integrative di prevenzione della corruzione, documenti di programmazione strategica, atti degli OIV. È una categoria ampia che abbraccia tutto ciò che ha portata generale e astratta, indipendentemente dal nomen iuris. La logica è funzionalistica: ciò che dispone in via generale sulla organizzazione e sui procedimenti deve essere conoscibile, perché orienta l'azione amministrativa concreta.

Codici di condotta e anticorruzione

Particolarmente significativi sono i codici di condotta (ex D.P.R. 62/2013) e le misure integrative anticorruzione: si tratta di strumenti che disciplinano il comportamento dei dipendenti pubblici e definiscono ulteriori cautele rispetto al rischio corruttivo. La loro pubblicazione consente non solo controllo esterno, ma anche conoscenza interna: i dipendenti devono sapere a quali standard sono tenuti e i cittadini quali aspettative possono nutrire.

Documenti di programmazione e OIV

I documenti di programmazione strategico-gestionale (piani triennali, DUP, ecc.) e gli atti degli OIV completano il quadro. La pubblicazione consente di valutare la coerenza fra obiettivi dichiarati e attività concretamente svolta. Gli atti degli OIV, in particolare, sono cruciali per la valutazione della performance e per le decisioni in materia di retribuzione di risultato.

Scadenzario degli obblighi amministrativi

Il comma 1-bis introduce un istituto particolare: lo scadenzario degli obblighi amministrativi. Il responsabile della trasparenza pubblica un calendario delle date di efficacia dei nuovi obblighi introdotti dall'amministrazione e lo comunica al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione su funzionepubblica.gov.it. La logica è semplificativa: il cittadino o l'impresa possono conoscere in anticipo i nuovi adempimenti, evitando sorprese e contenziosi.

Norme regionali e atti locali

Il comma 2 estende il regime alle norme regionali rilevanti per l'amministrazione: vengono pubblicati gli estremi e i testi ufficiali aggiornati. Si crea così un sistema completo che copre tutte le fonti del diritto applicabili. ANAC, attraverso le proprie delibere disponibili su anticorruzione.it, ha specificato analiticamente le sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente" dedicate agli atti normativi e amministrativi generali.

Casi pratici

Caso 1: pubblicazione di una nuova circolare

Tizio è dirigente che ha emesso una circolare di indirizzo sui procedimenti di gara. In linea generale, la circolare deve essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sotto la voce "atti amministrativi generali", insieme a un breve indice dei contenuti per facilitarne la consultazione. L'omissione esporrebbe l'ente a contestazioni in sede di audit ANAC.

Caso 2: scadenzario degli obblighi

Caio, cittadino, vuole conoscere quando entrano in vigore nuovi obblighi amministrativi introdotti da un comune (es. presentazione di una nuova modulistica). Può consultare lo scadenzario pubblicato ex art. 12, comma 1-bis, sia sul sito del comune sia sulla sezione riepilogativa di funzionepubblica.gov.it. La consultazione consente programmazione e riduce il rischio di inadempimenti.

Domande frequenti

Quali atti amministrativi vanno pubblicati ex art. 12?

Direttive, circolari, programmi, istruzioni, codici di condotta, misure anticorruzione, documenti di programmazione strategica e atti degli OIV, oltre ai riferimenti normativi con link a Normattiva.

Cos'è lo scadenzario degli obblighi amministrativi?

È un calendario, curato dal responsabile della trasparenza, delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dall'ente, comunicato anche al Dipartimento della funzione pubblica.

Le norme regionali vanno pubblicate per intero?

L'art. 12, comma 2, prevede la pubblicazione degli estremi e dei testi ufficiali aggiornati, in modo da garantire l'accesso al cittadino senza duplicazioni rispetto ai canali ufficiali regionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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