← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sancisce il diritto alla conoscibilità dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
  • Tali dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e riutilizzarli secondo l'art. 7.
  • La pubblicazione è gratuita e non è subordinata a richieste né a giustificazione di interesse.
  • L'ANAC può individuare ulteriori dati pubblicabili in via facoltativa.
  • La trasparenza opera con metodologia uniforme e formati aperti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 3 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicità e diritto alla conoscibilità

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo

7.

1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall’articolo

5. 1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Commento

L'art. 3 del D.Lgs. 33/2013 traduce in regole operative il principio di accessibilità totale enunciato all'art. 1, qualificando come pubblici i dati soggetti a obbligo di pubblicazione e attribuendo a chiunque il diritto di conoscerli senza necessità di motivazione. La disposizione, breve nella formulazione ma densa nelle conseguenze, costituisce il fondamento della cosiddetta trasparenza proattiva.

Diritto alla conoscibilità come situazione soggettiva

Il riconoscimento del "diritto alla conoscibilità" non è una mera enunciazione programmatica: configura una vera e propria situazione giuridica soggettiva, azionabile davanti al giudice amministrativo in caso di mancata o difforme pubblicazione. Il cittadino non deve allegare un interesse specifico; la sola qualità di consociato lo legittima a pretendere l'adempimento dell'obbligo di pubblicità. Si tratta di una significativa differenza rispetto al modello tradizionale dell'accesso documentale.

Riutilizzo dei dati pubblicati

Il richiamo all'art. 7 chiarisce che la pubblicità non si esaurisce nella consultabilità, ma include il diritto al riutilizzo: i dati devono essere pubblicati in formati aperti, conformi alle indicazioni AgID e alle migliori prassi internazionali in tema di open data. La logica è quella di abilitare un mercato e una società civile capaci di rielaborare l'informazione pubblica per produrre valore aggiunto, in coerenza con la direttiva europea PSI (Public Sector Information).

Gratuità e formati standard

Il principio di gratuità riflette la natura di servizio pubblico fondamentale della trasparenza: il cittadino non può essere onerato di costi per accedere a dati che la PA è tenuta a rendere disponibili. La pubblicazione deve avvenire in modalità standardizzate, secondo gli schemi tassonomici predisposti dall'ANAC (cfr. linee guida disponibili su anticorruzione.it) e dal Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it), così da garantire confrontabilità fra amministrazioni diverse.

Pubblicità facoltativa e ruolo dell'ANAC

Il comma 1-bis attribuisce all'ANAC la facoltà di individuare dati ulteriori, non previsti dalla normativa primaria ma utili per finalità di prevenzione della corruzione e accountability. Si tratta di un meccanismo flessibile, che consente al sistema di adattarsi a esigenze emergenti senza dover ogni volta intervenire con norme primarie. Le delibere ANAC pubblicate sul portale anticorruzione.it costituiscono il riferimento operativo aggiornato.

Profili sanzionatori e controlli

La violazione degli obblighi di pubblicazione integra una responsabilità tipizzata, anche disciplinare e dirigenziale, e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 47 del decreto. Inoltre, l'omessa pubblicazione legittima l'accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, e dunque costituisce il "meccanismo riparatorio" che il legislatore ha previsto a tutela del diritto del cittadino. Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è qui decisivo: monitorare costantemente lo stato di adempimento è parte integrante delle sue funzioni.

Domande frequenti

I dati pubblicati ai sensi del decreto possono essere riutilizzati liberamente?

Sì, l'art. 3 richiama l'art. 7 e impone formati aperti e riutilizzabili, in coerenza con la disciplina europea sugli open data.

Posso essere chiamato a pagare per consultare i dati pubblicati?

No, la pubblicazione e la consultazione sono gratuite. Il rimborso è ammesso solo per il costo di riproduzione materiale, secondo quanto previsto dall'art. 5.

L'ANAC può imporre obblighi di pubblicazione ulteriori?

Sì, l'art. 3 attribuisce all'ANAC la facoltà di individuare ulteriori dati pubblicabili attraverso le proprie delibere, in particolare in funzione di prevenzione della corruzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.