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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54-quater TUIR – Minusvalenze.
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5
“1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).”
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Vedi anche
→TUIR art. 54-ter - Art. 54 ter TUIR: Rimborsi e riaddebiti→TUIR art. 54-quinquies - Art. 54 quinquies TUIR: Spese relative ai beni mobili e immobili→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 54 sexies TUIR: Spese relative a beni ed elementi immateriali→Art. 54 bis TUIR: Plusvalenze e altri proventi→Art. 54 TUIR: Determinazione del reddito di lavoro autonomo→Art. 54 septies TUIR: Altre spese→Art. 54 octies TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que→Art. 55 TUIR: Redditi d’impresa→Art. 55 Bis TUIR: Imposta sul reddito d’impresa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
Una norma breve ma sistematicamente importante
L’art. 54-quater TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 con effetti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, disciplina in un unico articolo le minusvalenze dei beni mobili strumentali nel reddito di lavoro autonomo. La sua brevità è inversamente proporzionale alla sua rilevanza sistematica: per la prima volta il legislatore codifica in modo organico, anche per i professionisti, una disciplina delle minusvalenze che prima era ricavabile solo per via interpretativa e analogica rispetto alle norme sul reddito d’impresa.
Il perimetro applicativo: quali beni sono coinvolti
La norma si applica ai beni mobili strumentali, con una esclusione espressa: gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, che seguono un regime fiscale proprio.
Rientrano quindi nell’ambito applicativo dell’art. 54-quater, a titolo esemplificativo, le autovetture, i computer, le apparecchiature telefoniche, i macchinari e le attrezzature professionali tutti beni che il professionista utilizza nell’esercizio della propria attività e che possono subire una perdita di valore al momento della dismissione rispetto al residuo fiscalmente riconosciuto.
Quando la minusvalenza è deducibile: i presupposti
Non tutte le minusvalenze su beni strumentali sono deducibili. Il rinvio all’art. 54-bis, comma 1, lettere a) e b), delimita con precisione le fattispecie ammesse:
Cessione a titolo oneroso. La minusvalenza deve derivare da un atto traslativo oneroso del bene. È necessario, quindi, che vi sia un corrispettivo, anche se inferiore al valore residuo fiscalmente riconosciuto.
Risarcimento per perdita o danneggiamento. Rientra nella deducibilità anche la minusvalenza che emerge quando il risarcimento ottenuto anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento del bene sia inferiore al suo costo non ancora ammortizzato.
Sono invece escluse dalla deducibilità le minusvalenze che emergono quando il bene strumentale viene destinato al consumo personale o familiare del professionista, oppure a finalità estranee all’arte o professione. La logica è coerente con il principio generale di inerenza che governa la deducibilità dei costi nel lavoro autonomo: se il bene fuoriesce dalla sfera professionale per entrare in quella personale, la perdita che ne consegue non può gravare sul reddito imponibile.
Come si calcola la minusvalenza
Il calcolo segue una logica speculare a quella delle plusvalenze. La minusvalenza è data dalla differenza negativa tra il corrispettivo o l’indennità percepita, e il costo non ammortizzato del bene
Quando non vi è un corrispettivo (come nel caso di perdita del bene senza risarcimento), il termine di confronto diventa il valore normale del bene, sempre confrontato con il costo residuo non ammortizzato.
Il criterio proporzionale per i beni a deducibilità limitata
Un aspetto tecnico di grande rilevanza pratica riguarda i beni per i quali il costo non è integralmente deducibile: autovetture, apparecchi di telefonia e altri beni soggetti a limitazioni percentuali di deducibilità ai sensi dell’art. 164 TUIR. Per questi beni la minusvalenza non è deducibile per intero, ma nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Si tratta di un criterio già consolidato per le imprese codificato nell’art. 164, comma 2 TUIR che la riforma del 2024 ha finalmente esteso in modo esplicito anche ai lavoratori autonomi, superando quella disparità di trattamento che in passato aveva generato incertezze applicative. L’Agenzia delle Entrate aveva già anticipato questa soluzione con la circ. n. 28/E/2006, ma ora il dato normativo è inequivocabile.
Facendo un esempio concreto: se un’autovettura è stata ammortizzata per il 20% del suo costo (la quota fiscalmente deducibile per i professionisti ai sensi dell’art. 164), e il professionista la cede realizzando una minusvalenza di 5.000 euro, solo il 20% di quella minusvalenza ovvero 1.000 euro sarà deducibile dal reddito professionale.
La decorrenza temporale: un limite da non dimenticare
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con la ris. n. 310/E/2008, che le minusvalenze sono deducibili solo con riferimento a beni acquisiti successivamente al 4 luglio 2006 per i beni mobili, e nel triennio 2007-2009 per i beni immobili. Questa limitazione temporale era connessa all’introduzione originaria della rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze nel lavoro autonomo: non avrebbe avuto senso tassare le plusvalenze sui beni acquistati prima di quella data senza simmetricamente dedurre le minusvalenze, ma il principio di simmetria non poteva operare retroattivamente per beni la cui acquisizione non era mai stata fiscalmente “entrata nel sistema” delle plusvalenze.
Il raccordo sistematico con la riforma del 2024
L’art. 54-quater si inserisce in un quadro normativo rinnovato in cui, per la prima volta, il reddito di lavoro autonomo dispone di una disciplina organica e autonoma delle componenti patrimoniali straordinarie plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze sul modello di quanto già esisteva per il reddito d’impresa. Prima della riforma, la deducibilità delle minusvalenze era ricavata interpretativamente, con margini di incertezza che la prassi e la giurisprudenza avevano progressivamente ridotto ma mai del tutto eliminato.
Oggi il quadro è più chiaro: plusvalenze e minusvalenze seguono criteri speculari e coerenti, i beni a deducibilità limitata vengono trattati in modo proporzionale tanto in caso di guadagno quanto in caso di perdita, e le fattispecie deducibili sono tassativamente individuate dalla norma. Un passo avanti significativo verso quella parità di trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa che la delega fiscale aveva indicato come obiettivo prioritario della riforma.
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Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Primi chiarimenti sulla riforma del reddito di lavoro autonomo operata dal D.Lgs. 192/2024. L'Agenzia commenta la nuova architettura degli artt. da 54 a 54-septies TUIR e illustra in particolare la disciplina delle minusvalenze patrimoniali ex art. 54-quater, deducibili a fronte di realizzo, risarcimento o autoconsumo dei beni strumentali.
Domande frequenti
Quale categoria di autonomi disciplina l'art. 54-quater?
L'articolo disciplina autonomi in specifiche ipotesi qualificate, con criteri che distinguono fattispecie particolari per cui valgono regimi speciali.
Quali agevolazioni prevede l'art. 54-quater?
Agevolazioni per autonomi in settori innovativi o di ricerca, con possibili deduzioni integrate o crediti d'imposta subordinate a requisiti di progettualità documentata.
Come si coordinano i criteri dell'art. 54-quater con deducibilità ordinaria?
L'articolo introduce deroghe alle regole ordinarie per categorie qualificate. La deduzione costi resta generale, ma per particolari voci si applicano criteri agevolati.
Che documentazione serve per fruire delle agevolazioni dell'art. 54-quater?
Documentazione progettuale, tempestiva registrazione attività, dichiarazione dichiarativa dei requisiti, conservazione della documentazione per 4 anni.
I compensi da attività agevolate hanno ritenuta diversa?
Dipende dalla fattispecie. Alcuni benefici dell'art. 54-quater comportano minore ritenuta d'acconto, altri richiedono dichiarazione specifica per usufruirne.
Fonti consultate: 1 fonte verificate