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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «garanzie a corredo dell'offerta e di esecuzione» nell'ambito del Libro II Parte II del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La disposizione regola un istituto della fase esecutiva del contratto, successiva alla stipula, in cui la stazione appaltante esercita poteri di direzione, controllo e adattamento del rapporto.
  • La disciplina si raccorda con il codice civile (artt. 1655 e ss. per l'appalto privato) e con le disposizioni speciali sull'esecuzione dei contratti pubblici contenute negli artt. 113-126.
  • Eventuali contestazioni in fase esecutiva sono devolute al giudice ordinario, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.).
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 53 del Codice del 2023

L'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «garanzie a corredo dell'offerta e di esecuzione», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

La fase esecutiva tra disciplina pubblica e disciplina civilistica

La disposizione regola un istituto della fase esecutiva del contratto pubblico, nella quale convivono elementi di natura pubblicistica (poteri autoritativi della stazione appaltante: direzione, sospensione, varianti, risoluzione) e regole privatistiche tratte dal contratto di appalto di cui agli artt. 1655 e ss. del codice civile. Il RUP, in particolare, esercita una funzione di garanzia trasversale, vigilando sulla corretta esecuzione, sulle riserve dell'appaltatore e sulla tempestività dei pagamenti. La giurisprudenza ha chiarito che le controversie sull'esecuzione spettano al giudice ordinario, mentre restano al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva (art. 133 c.p.a.) le controversie sulla risoluzione del contratto disposta nelle ipotesi di legge e sulle dichiarazioni di efficacia/inefficacia del contratto.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 53 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 235/2022

La Corte costituzionale ha confermato che la disciplina delle gare pubbliche costituisce livello essenziale di tutela della concorrenza, riservato allo Stato.

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Prassi e linee guida

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Casi pratici

Caso 1: Tizio appaltatore presenta riserve di esecuzione

Tizio, impresa esecutrice, iscrive riserve nei registri di contabilità in relazione a maggiori oneri sostenuti. Caio, direttore dei lavori, redige la propria relazione e il RUP avvia il procedimento di accordo bonario. In caso di mancato accordo, Tizio può attivare il rimedio giurisdizionale ordinario, fermo restando il pagamento di quanto non oggetto di contestazione.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 53 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 53 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Chi è competente in caso di controversie sull'esecuzione del contratto?

Il giudice ordinario, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a., in particolare per la risoluzione disposta dalla stazione appaltante e per la dichiarazione di inefficacia del contratto).

L'appaltatore può sospendere unilateralmente i lavori in caso di mancato pagamento?

Sì, alle condizioni previste dall'art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento) e fermi gli obblighi di preavviso. Per gli appalti pubblici operano inoltre regole specifiche sui termini di pagamento (d.lgs. 231/2002).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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