Indice
In sintesi
- L'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «principio di rotazione degli affidamenti» nell'ambito del Libro II Parte I del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La norma esprime un principio generale che orienta l'intera attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici, con valenza interpretativa rispetto alle singole disposizioni del Codice.
- L'applicazione del principio si combina con le altre regole del Libro I (artt. 1-12), in coerenza con il diritto eurounitario (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
- Il giudice amministrativo utilizza la disposizione come parametro di legittimità degli atti di gara e come criterio per valutare la motivazione delle scelte discrezionali della stazione appaltante.
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
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Commento
Collocazione sistematica nell'art. 49 del Codice del 2023
L'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte I dedicato a «Pianificazione, programmazione, progettazione» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «principio di rotazione degli affidamenti», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Contenuto e portata del principio
La disposizione enuncia un principio generale destinato a fungere da criterio interpretativo e parametro di legittimità dell'azione amministrativa. Non si tratta di una regola di dettaglio, bensì di una direttiva di sistema che orienta sia la fase pubblicistica della scelta del contraente sia la fase esecutiva del contratto. La giurisprudenza, anche anteriore al nuovo Codice, ha riconosciuto ai principi del settore una doppia funzione: in primo luogo, integrare le regole specifiche quando queste presentino lacune o ambiguità; in secondo luogo, fungere da tertium comparationis per il giudizio di proporzionalità nel sindacato di legittimità degli atti discrezionali della stazione appaltante. Il principio si raccorda con gli omologhi presenti nella legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con la disciplina eurounitaria contenuta nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 49 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Prassi e linee guida
Linee guida · Programmazione e progettazione
ANAC
ANAC fornisce indicazioni su programmazione triennale, progettazione e qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDisposizioni attuative · Codice contratti pubblici
MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana disposizioni attuative e correttive in materia di progettazione e programmazione.
Leggi il documento su www.mit.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio impresa contesta il bando: applicazione del principio
Tizio, operatore economico escluso, contesta davanti al TAR il bando indetto da Caio, stazione appaltante, lamentando che una clausola sproporzionata violi il principio enunciato dall'art. 49. Il giudice, valutata la proporzionalità della clausola, annulla la previsione del bando e ammette Tizio alla procedura, riaprendo i termini per la presentazione dell'offerta.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 49 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Il principio enunciato è una semplice indicazione programmatica o ha valore precettivo?
Ha valore precettivo: il giudice amministrativo lo utilizza come parametro di legittimità degli atti di gara e come criterio interpretativo delle altre disposizioni del Codice. Non è quindi mera enunciazione di un valore.
Il principio può essere invocato direttamente in un ricorso al TAR?
Sì. La violazione di un principio del Codice integra autonomo motivo di ricorso, deducibile insieme alla violazione delle norme di dettaglio. Il principio funge anche da criterio di sindacato sulla discrezionalità.
Vedi anche