Art. 11 L. 104/1992 — Soggiorno all’estero per cure
1. Qualora il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 1, si renda necessario in centri di altissima specializzazione all’estero, riconosciuti anche secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e gli oneri relativi siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, e successive modificazioni, è autorizzato l’accompagnamento da parte di un familiare.
2. Gli oneri sostenuti per le spese di soggiorno del familiare accompagnatore e per i viaggi sono a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure stabilite dal decreto di cui al comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione