Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 104/1992 — Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell’avente diritto, in via diretta o convenzionata, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire ai disabili una vita di relazione adeguata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 10 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato
- Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità
- Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 — Dati e governance dei dati
- Art. 10 Cod. Amb. — (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 10 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione
- Art. 10 D.Lgs. 159/2011 — Impugnazioni