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Art. 10 L. 104/1992 — Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

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Art. 10 L. 104/1992 — Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell’avente diritto, in via diretta o convenzionata, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire ai disabili una vita di relazione adeguata.