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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 540 c.c. Riserva a favore del coniuge

In vigore

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

In sintesi

  • Al coniuge superstite è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salvo concorso con i figli (art. 542 c.c.).
  • Spettano al coniuge, anche in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano.
  • Tali diritti gravano prima sulla disponibile, poi sulla quota di riserva del coniuge e, da ultimo, su quella dei figli.
  • Sono diritti reali uxorii, riconosciuti per tutta la vita al coniuge, indipendentemente dal valore della casa.
  • La giurisprudenza richiede che la casa sia stata effettivamente residenza familiare al tempo dell'apertura della successione e che gli immobili siano di proprietà del defunto o comuni.
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La centralità del coniuge nel sistema successorio

L'art. 540 c.c., novellato con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 19 maggio 1975, n. 151), eleva il coniuge superstite a legittimario forte del sistema, riconoscendogli una quota di riserva pari alla metà del patrimonio dell'altro coniuge. La norma esprime una scelta di politica del diritto che valorizza il rapporto coniugale come fonte di affetto e di solidarietà economica, mettendolo sullo stesso piano del rapporto genitoriale.

La quota della metà

Nel caso «puro», coniuge solo, senza figli né ascendenti, la quota di riserva è la metà. Il coniuge non concorrente con altri legittimari raccoglie quindi un patrimonio significativo, ma non l'intero asse: la disponibile, pari all'altra metà, può essere destinata per testamento a chiunque (terzi, parenti collaterali, enti).

Quando concorrono i figli, opera la disciplina speciale dell'art. 542 c.c.: con un solo figlio la quota del coniuge si riduce a un terzo; con più figli a un quarto. Quando concorrono solo gli ascendenti, opera l'art. 544 c.c.: la quota del coniuge resta della metà, mentre agli ascendenti spetta un quarto.

I diritti di abitazione e di uso: la disciplina del secondo comma

Il secondo comma dell'art. 540 c.c. introduce una previsione di grande rilievo pratico: il coniuge superstite, anche in concorso con altri legittimari, ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, purché tali beni siano di proprietà del defunto o comuni. Si tratta di veri e propri diritti reali riconosciuti ex lege, di natura vitalizia, che si aggiungono alla quota di riserva.

La Corte di Cassazione ha precisato che la casa deve essere stata effettivamente residenza familiare al tempo dell'apertura della successione, sicché non spettano i diritti se la coppia, ad esempio, viveva separata di fatto e il superstite risiedeva altrove. I diritti si estendono ai mobili che corredano la casa (arredi, elettrodomestici, oggetti d'uso quotidiano), ma non a beni di natura diversa (auto, opere d'arte di pregio non integrate nell'arredo).

L'ordine di imputazione

I diritti di abitazione e uso si pesano sul valore complessivo dell'asse ereditario e gravano secondo un ordine preciso: prima sulla disponibile, poi, se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge stesso e, infine, sulla quota riservata ai figli. Tale ordine tutela la posizione dei figli, che subiscono l'incidenza dei diritti uxorii solo in via residuale.

Coordinamento con il calcolo della quota

Secondo l'orientamento prevalente (Cass., Sez. Un., n. 4847/2013), il valore capitalizzato dei diritti di abitazione e uso si aggiunge alla quota del coniuge sul piano dei calcoli, ma incide secondo le regole sopra indicate. Vi sono peraltro ricostruzioni alternative che parlano di «prelegato ex lege»: il coniuge li riceve a prescindere dalla quota, come attribuzione separata e poziore.

Caso pratico

Tizio muore lasciando il coniuge Caia e una casa adibita a residenza familiare del valore di 250.000 euro, oltre a un patrimonio mobiliare di 250.000 euro. Non lascia figli né ascendenti. La quota di riserva di Caia è di 250.000 euro (metà del patrimonio totale di 500.000); inoltre, Caia conserva vita natural durante il diritto di abitazione sulla casa e di uso sui mobili. Tizio, per testamento, può disporre della residua metà a favore di terzi, ma la casa familiare resta nel godimento di Caia.

Domande frequenti

Qual è la quota di riserva del coniuge superstite?

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 540 c.c. La quota si riduce a un terzo in presenza di un solo figlio o a un quarto in presenza di più figli (art. 542 c.c.).

Cosa sono i diritti di abitazione e uso del coniuge?

Sono diritti reali vitalizi riconosciuti ex lege al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, purché di proprietà del defunto o comuni. Si aggiungono alla quota di riserva.

Su quali beni gravano i diritti di abitazione e uso?

Gravano prima sulla quota disponibile; se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge stesso e infine sulla quota riservata ai figli. L'ordine tutela in via prioritaria la posizione dei discendenti.

Il coniuge separato di fatto può vantare i diritti di abitazione?

La giurisprudenza richiede che la casa sia stata effettivamente residenza familiare al tempo dell'apertura della successione. Se i coniugi vivevano separati di fatto e il superstite risiedeva altrove, i diritti uxorii possono essere negati.

I diritti di abitazione e uso spettano anche se la casa è del defunto al 50%?

Sì. La norma prevede espressamente che la casa sia di proprietà del defunto o comune. In caso di comproprietà coniugale o con terzi, i diritti uxorii si esercitano nei limiti della quota del defunto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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