Testo dell'articoloVigente
Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile .
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’ articolo 650 del codice penale .
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’ articolo 36 del codice penale .
[comma abrogato dalla L.
11 APRILE 2000, N.
83] [comma abrogato dalla L.
11 APRILE 2000, N.
83]
Modifiche e vicende: Procedimentalmente modificato dall’art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Inquadramento: L’articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciale è oggi disciplinato dall’art. 28 stesso, integrato dalle norme generali sul rito del lavoro.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 28 vigente; D.Lgs. 150/2011; L. 92/2012 art. 1 c. 47.
In sintesi
Articolo 28 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Repressione della condotta antisindacale». Procedimentalmente modificato dall'art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciaPronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /