Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Procedimentalmente modificato dall’art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Inquadramento: L’articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciale è oggi disciplinato dall’art. 28 stesso, integrato dalle norme generali sul rito del lavoro.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 28 vigente; D.Lgs. 150/2011; L. 92/2012 art. 1 c. 47.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 26 L. 300/1970 – Contributi sindacali→Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali→Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione→Art. 31 L. 300/1970 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali→Art. 24 L. 300/1970 – Contributi sindacali→Art. 32 L. 300/1970 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 28 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Repressione della condotta antisindacale». Procedimentalmente modificato dall'art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciaPronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /