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  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo abrogato / non più applicabile

Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1)

Inquadramento: La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.

Disciplina vigente / rinvio: Cessione del credito artt. 1260 ss. c.c.; mandato individuale del lavoratore.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

Articolo 26 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1). La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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