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Testo dell'articoloVigente

Art. 26 St. lav. – Contributi sindacali

L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.

[Comma abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare] [Comma abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare]

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 a seguito di referendum popolare).

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In sintesi

Articolo 26 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1). La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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