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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1)
Inquadramento: La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.
Disciplina vigente / rinvio: Cessione del credito artt. 1260 ss. c.c.; mandato individuale del lavoratore.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione→Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 24 L. 300/1970 – Contributi sindacali→Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale→Art. 23 L. 300/1970 – Permessi retribuiti→Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 22 L. 300/1970 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sin…→Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 26 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1). La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.