← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 69 del CAD disciplina il riuso delle soluzioni informatiche e gli standard aperti nella pubblica amministrazione. Le PA titolari di software realizzato su specifiche indicazioni del committente pubblico hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente — completo di documentazione — in un repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre PA o a soggetti giuridici che intendano adattarlo alle proprie esigenze. Le eccezioni all'obbligo di pubblicazione sono limitate a motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. La norma prevede inoltre che nei capitolati di appalto sia stabilito che la PA committente sia titolare di tutti i diritti sui programmi appositamente sviluppati per essa, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni tecnico-economiche. Il codice sorgente, la documentazione e la descrizione tecnico-funzionale devono essere pubblicati attraverso le piattaforme indicate da AgID nelle Linee guida, oggi il catalogo developers.italia.it.

Testo dell'articoloVigente

Art. 69 D.Lgs. 82/2005 CAD — Riuso delle soluzioni e standard aperti

In vigore dal 01/01/2006

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ((salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa)) . ((

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida. ))

Commento

L'articolo 69 del CAD introduce un obbligo di «open source by default» per il software pubblico: le PA che commissionano lo sviluppo di software ad hoc devono assicurarsi di essere titolari dei relativi diritti e, una volta acquisita la titolarità, devono rendere il codice sorgente liberamente disponibile in un repertorio pubblico sotto licenza aperta. Questo obbligo, introdotto nella versione vigente del CAD dalla riforma del 2017 e rafforzato dalla riforma del 2019, traduce in diritto positivo il principio europeo del «public money, public code» sostenuto dalla Free Software Foundation Europe e recepito nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA redatto da AgID.

La pubblicazione del codice nel catalogo developers.italia.it — la piattaforma individuata da AgID nelle Linee guida come repertorio pubblico di riferimento — persegue una duplice finalità: da un lato, favorisce il riuso tra PA, evitando la duplicazione di spese di sviluppo per soluzioni informatiche analoghe; dall'altro, aumenta la trasparenza sulla qualità del software impiegato nelle amministrazioni pubbliche, consentendo a sviluppatori esterni di segnalare vulnerabilità di sicurezza e miglioramenti. Questa seconda finalità si raccorda con i principi di sicurezza informatica promossi dalla Direttiva NIS2 (Dir. UE 2022/2555) e dal framework di cybersecurity di AgID.

Sul piano contrattuale, la norma impone alle PA di disciplinare già nei capitolati di appalto la titolarità dei diritti sul software commissionato: senza un'esplicita clausola contrattuale in tal senso, il software sviluppato da un fornitore privato su commissione pubblica rimarrebbe nella titolarità del fornitore, rendendo impossibile la pubblicazione in open source. Le eccezioni all'obbligo di pubblicazione — ragioni di ordine pubblico, sicurezza, difesa, consultazioni elettorali — sono tassative e devono essere adeguatamente motivate, non potendosi estendere in via analogica.

Casi pratici

Caso 1: Pubblicazione del codice sorgente di un gestionale comunale

Caso 2: Riutilizzo di una soluzione open source PA da parte di un ente locale

Domande frequenti

Quali PA sono obbligate a pubblicare il codice sorgente dei propri software ai sensi dell'articolo 69 CAD?

L'obbligo riguarda tutte le PA titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico — ovvero software sviluppato ad hoc per la PA da fornitori esterni o interni — che siano di proprietà della stessa PA. Le eccezioni, tassative, riguardano solo software la cui pubblicazione contrasterebbe con ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale o consultazioni elettorali. La pubblicazione avviene tramite le piattaforme indicate da AgID nelle Linee guida, oggi developers.italia.it.

Come deve essere disciplinata nei contratti di appalto la titolarità del software commissionato dalla PA?

Ai sensi dell'articolo 69, comma 2 del CAD, nei capitolati di appalto o nelle specifiche di progetto deve essere previsto — salvo comprovate ragioni tecnico-economiche — che la PA committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi appositamente sviluppati per essa. Questa clausola è necessaria per consentire alla PA di adempiere al successivo obbligo di pubblicazione in open source del codice sorgente. In assenza della clausola, la titolarità resterebbe al fornitore e la PA non potrebbe pubblicare il codice.

Cosa si intende per licenza aperta ai fini dell'articolo 69 CAD?

Il CAD non definisce espressamente il concetto di licenza aperta, ma le Linee guida AgID chiariscono che si tratta di licenze che garantiscono libertà di utilizzo, modifica e ridistribuzione del codice, come le licenze della famiglia Creative Commons (per documentazione) e le licenze open source approvate dall'Open Source Initiative (OSI) per il codice sorgente. Le Linee guida AgID raccomandano l'utilizzo della licenza EUPL (European Union Public Licence), sviluppata appositamente dalla Commissione europea per il software delle pubbliche amministrazioni europee.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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