L'art. 63 del D.Lgs. 231/2001 disciplina il rito dell'applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) nel procedimento a carico degli enti collettivi. L'istituto è mutuato dall'art. 444 c.p.p. e è ammesso quando il giudizio nei confronti dell'imputato persona fisica sia già definito o definibile con patteggiamento, oppure quando l'illecito amministrativo preveda la sola sanzione pecuniaria. La riduzione del trattamento sanzionatorio si applica sia alla durata delle sanzioni interdittive sia all'ammontare della sanzione pecuniaria. Il giudice, tuttavia, mantiene un potere di veto: se ritiene che debba essere inflitta una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. Questo bilanciamento tra deflazione processuale ed esigenze di prevenzione generale riflette la natura ibrida del sistema 231, che pur adottando strumenti propri del processo penale mantiene la qualificazione formale di «responsabilità amministrativa». È fondamentale non confondere il D.Lgs. 231/2001, che riguarda la responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio, con il D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio: si tratta di fonti normative distinte, con presupposti e destinatari diversi. Il Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) adottato dall'ente e l'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresentano gli strumenti esimenti principali previsti dal sistema.
Testo dell'articoloVigente
Art. 63 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Applicazione della sanzione su richiesta
In vigore dal 04/07/2001
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all' articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. Note all'art. 63: – Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art.
38. – Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti".
Commento
L'art. 63 introduce nell'ordinamento 231 un meccanismo di definizione anticipata del giudizio che ricalca il patteggiamento penale ordinario. La ratio deflativa è evidente: consentire agli enti di chiudere il procedimento con una sanzione concordata, evitando i costi reputazionali e finanziari di un dibattimento lungo. L'ente, attraverso il proprio difensore, può formulare richiesta congiunta o unilaterale al pubblico ministero di applicare una pena ridotta, secondo le forme del Titolo II del Libro Sesto del codice di procedura penale.
Un aspetto critico è il potere di veto del giudice: l'art. 63 co. 3 stabilisce che, laddove il giudice reputi necessaria una sanzione interdittiva definitiva — ad esempio per la gravità dei reati presupposto o per la reiterazione degli illeciti — la richiesta viene rigettata. Ciò tutela l'integrità del sistema sanzionatorio interdittivo, che funge da deterrente strutturale nei confronti di aziende recidive o prive di un adeguato MOG. Le Linee Guida Confindustria sottolineano come l'adozione di un modello efficace, unitamente alla cooperazione processuale, possa incidere favorevolmente sulla valutazione del giudice.
Sul piano pratico, il patteggiamento 231 è uno strumento di gestione del rischio legale: riduce l'incertezza del giudizio, limita l'esposizione alla sanzione interdittiva (la più temuta, potendo paralizzare l'attività) e permette all'ente di dimostrare resipiscenza. L'eventuale adozione post-illecito di misure riparatorie ex art. 17 — risarcimento, restituzione dei profitti, adozione o revisione del MOG — costituisce un elemento rilevante per ottenere l'accoglimento della richiesta. Chi intende avvalersi di questo istituto dovrebbe sempre consultare un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Patteggiamento dopo corruzione di funzionario pubblico
Caso 2: Rigetto del patteggiamento per recidiva
Domande frequenti
Quando è possibile chiedere il patteggiamento per l'ente ai sensi dell'art. 63?
Il patteggiamento è ammesso quando il giudizio nei confronti della persona fisica imputata sia già definito o definibile con patteggiamento, oppure quando l'illecito preveda la sola sanzione pecuniaria. In entrambi i casi la sanzione viene ridotta sia nella componente pecuniaria sia in quella interdittiva. Il giudice può rigettare la richiesta se ritiene necessaria una sanzione interdittiva definitiva.
Come si calcola la riduzione della sanzione nel patteggiamento 231?
La riduzione opera sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria, seguendo i criteri dell'art. 444 co. 1 c.p.p. La percentuale di riduzione massima è quella prevista dal patteggiamento ordinario (fino a un terzo), applicata congiuntamente alle due componenti sanzionatorie. Il giudice valuta la richiesta tenendo conto della gravità del fatto e del comportamento post-illecito dell'ente.
Il D.Lgs. 231/2001 è la stessa cosa del D.Lgs. 231/2007?
No, sono normative completamente distinte. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o subordinati. Il D.Lgs. 231/2007, invece, è la normativa antiriciclaggio che impone obblighi di adeguata verifica della clientela a banche, intermediari e professionisti. I destinatari, i presupposti e le sanzioni sono del tutto diversi.
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L'art. 63 introduce nell'ordinamento 231 un meccanismo di definizione anticipata del giudizio che ricalca il patteggiamento penale ordinario. La ratio deflativa è evidente: consentire agli enti di chiudere il procedimento con una sanzione concordata, evitando i costi reputazionali e finanziari di un dibattimento lungo. L'ente, attraverso il proprio difensore, può formulare richiesta congiunta o unilaterale al pubblico ministero di applicare una pena ridotta, secondo le forme del Titolo II del Libro Sesto del codice di procedura penale.
Un aspetto critico è il potere di veto del giudice: l'art. 63 co. 3 stabilisce che, laddove il giudice reputi necessaria una sanzione interdittiva definitiva — ad esempio per la gravità dei reati presupposto o per la reiterazione degli illeciti — la richiesta viene rigettata. Ciò tutela l'integrità del sistema sanzionatorio interdittivo, che funge da deterrente strutturale nei confronti di aziende recidive o prive di un adeguato MOG. Le Linee Guida Confindustria sottolineano come l'adozione di un modello efficace, unitamente alla cooperazione processuale, possa incidere favorevolmente sulla valutazione del giudice.
Sul piano pratico, il patteggiamento 231 è uno strumento di gestione del rischio legale: riduce l'incertezza del giudizio, limita l'esposizione alla sanzione interdittiva (la più temuta, potendo paralizzare l'attività) e permette all'ente di dimostrare resipiscenza. L'eventuale adozione post-illecito di misure riparatorie ex art. 17 — risarcimento, restituzione dei profitti, adozione o revisione del MOG — costituisce un elemento rilevante per ottenere l'accoglimento della richiesta. Chi intende avvalersi di questo istituto dovrebbe sempre consultare un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Patteggiamento dopo corruzione di funzionario pubblico
Caso 2: Rigetto del patteggiamento per recidiva
Domande frequenti
Quando è possibile chiedere il patteggiamento per l'ente ai sensi dell'art. 63?
Il patteggiamento è ammesso quando il giudizio nei confronti della persona fisica imputata sia già definito o definibile con patteggiamento, oppure quando l'illecito preveda la sola sanzione pecuniaria. In entrambi i casi la sanzione viene ridotta sia nella componente pecuniaria sia in quella interdittiva. Il giudice può rigettare la richiesta se ritiene necessaria una sanzione interdittiva definitiva.
Come si calcola la riduzione della sanzione nel patteggiamento 231?
La riduzione opera sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria, seguendo i criteri dell'art. 444 co. 1 c.p.p. La percentuale di riduzione massima è quella prevista dal patteggiamento ordinario (fino a un terzo), applicata congiuntamente alle due componenti sanzionatorie. Il giudice valuta la richiesta tenendo conto della gravità del fatto e del comportamento post-illecito dell'ente.
Il D.Lgs. 231/2001 è la stessa cosa del D.Lgs. 231/2007?
No, sono normative completamente distinte. Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o subordinati. Il D.Lgs. 231/2007, invece, è la normativa antiriciclaggio che impone obblighi di adeguata verifica della clientela a banche, intermediari e professionisti. I destinatari, i presupposti e le sanzioni sono del tutto diversi.
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