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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 57 del D.Lgs. 231/2001 disciplina il contenuto dell’informazione di garanzia che il PM deve inviare all’ente nel momento in cui lo inserisce formalmente nel procedimento. L’atto deve contenere due elementi essenziali: l’invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni; l’avvertimento che per partecipare al procedimento l’ente deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39, comma 2 (costituzione in giudizio tramite il legale rappresentante). La norma richiama l’istituto processuale penale dell’informazione di garanzia, adattandolo alla soggettività collettiva: l’ente non ha una «residenzan» ma ha una sede legale e un domicilio eletto, che devono essere comunicati al PM per garantire l’efficacia delle notificazioni. Senza una valida elezione di domicilio, le comunicazioni processuali rischiano di non raggiungere l’ente tempestivamente, con rischio di decadenze processuali. L’avvertimento sull’art. 39 comma 2 è cruciale: se l’ente non si costituisce tramite il legale rappresentante, perde la possibilità di partecipare attivamente al procedimento e di avvalersi delle esimenti del MOG.

Testo dell'articoloVigente

Art. 57 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Informazione di garanzia

In vigore dal 04/07/2001

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Commento

L’art. 57 cristallizza il momento in cui l’ente entra formalmente «nel procedimento» con piena cognizione della propria posizione. L’informazione di garanzia non è solo un atto formale: è il segnale che la strategia difensiva deve essere attivata con urgenza. L’ente deve immediatamente nominare un difensore (se non l’ha già fatto), eleggere domicilio e predisporre la costituzione ex art. 39 comma 2.

Il requisito della dichiarazione di domicilio è particolarmente delicato per gli enti con sede legale diversa dalla sede operativa, o per i gruppi societari con strutture articolate. La prassi consiglia di eleggere domicilio presso il difensore di fiducia, evitando complicazioni logistiche nelle comunicazioni processuali. Un vizio di notificazione per elezione di domicilio errata o mancata può generare nullità a catena in tutti gli atti processuali successivi.

L’avvertimento sull’art. 39 comma 2 è il cuore dell’art. 57: senza la costituzione in giudizio, l’ente è rappresentato solo dal difensore d’ufficio e non può avvalersi delle prerogative difensive più incisive, né invocare le esimenti ex artt. 6 e 7 (MOG efficace, OdV funzionante). Le linee guida Confindustria sul D.Lgs. 231/2001 raccomandano di predisporre in anticipo una procedura operativa per la gestione dell’informazione di garanzia, individuando i ruoli decisionali all’interno dell’ente.

Casi pratici

Caso 1: SRL che non si costituisce e perde l’esimente del MOG

Caso 2: Multinazionale e gestione del domicilio processuale

Domande frequenti

Cosa deve contenere l’informazione di garanzia inviata all’ente ex art. 57?

Deve contenere: (1) l’invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni; (2) l’avvertimento che per partecipare al procedimento l’ente deve depositare la dichiarazione di costituzione ex art. 39 comma 2 D.Lgs. 231/2001, attraverso il proprio legale rappresentante. L’omissione di uno di questi elementi può determinare la nullità dell’atto.

Cosa succede se l’ente non si costituisce dopo aver ricevuto l’informazione di garanzia?

L’ente che non deposita la dichiarazione ex art. 39 comma 2 è rappresentato solo dal difensore d’ufficio e perde le prerogative difensive più incisive: non può interrogare testimoni, presentare memorie difensive in prima persona o invocare le esimenti basate sull’efficacia del MOG e dell’OdV. La mancata costituzione è una scelta gravemente pregiudizievole per la difesa dell’ente.

Dove deve eleggere domicilio l’ente dopo aver ricevuto l’informazione di garanzia?

L’ente può dichiarare la propria sede legale o eleggere domicilio in un luogo diverso, tipicamente presso il difensore di fiducia. Quest’ultima scelta è preferibile per garantire la tempestività delle notificazioni processuali. In assenza di elezione di domicilio, le notificazioni vengono effettuate alla sede legale risultante dal registro delle imprese.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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