Art. 66 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sanzioni e ricorsi
In vigore dal 03/08/2017
1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
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In sintesi
L'articolo 66 del Codice del Terzo settore disciplina il procedimento sanzionatorio nei confronti dei CSV che presentino irregolarità nell'accreditamento o nella gestione. La procedura è articolata su due livelli: gli OTC, in presenza di irregolarità, invitano il CSV a sanare la situazione; qualora le irregolarità non siano sanabili o non vengano sanate, gli OTC segnalano la questione all'ONC. L'ONC, previo accertamento dei fatti e contraddittorio con il CSV interessato, adotta i provvedimenti proporzionati alla gravità del caso: diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria, oppure revoca dell'accreditamento in caso di mancato rinnovo degli organi di amministrazione del CSV nonostante sollecitazione. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
L'art. 66 configura un sistema sanzionatorio graduale e garantista. La sequenza prevista - invito a sanare → denuncia all'ONC → contraddittorio → provvedimento - rispetta il principio del giusto procedimento amministrativo codificato dalla legge 241/1990, che impone di sentire il soggetto destinatario prima di adottare misure sfavorevoli. Il contraddittorio con il CSV non è una formalità: la norma usa l'espressione «sentito in contraddittorio», che implica una fase di audizione effettiva, non una mera comunicazione.
La tipologia sanzionatoria più grave - la revoca dell'accreditamento - è subordinata a una condizione specifica: il mancato rinnovo degli organi di amministrazione nonostante la sollecitazione dell'ONC. Questa previsione è atipica nel panorama del diritto amministrativo sanzionatorio: anzichè riferirsi genericamente alle «gravi irregolarità», il legislatore ha individuato una fattispecie concreta (la paralisi degli organi di governo) come presupposto della revoca. La ratio è quella di evitare rEvoche per irregolarità formali o sanabili, riservando la misura più radicale ai casi in cui il CSV non sia più in grado di autogovernars.
Il ricorso al giudice amministrativo contro i provvedimenti dell'ONC è coerente con la natura pubblicistica delle funzioni esercitate: pur essendo l'ONC una fondazione privata, i suoi provvedimenti di accreditamento, diffida e revoca incidono su posizioni di interesse legittimo dei CSV e rientrano nella giurisdizione del TAR competente per territorio.
Casi pratici
Caso 1: Diffida e sanatoria di un CSV
Caso 2: Revoca dell'accreditamento per mancato rinnovo degli organi
Domande frequenti
Cosa succede se un CSV non sana le irregolarità rilevate dall'OTC?
Se un CSV non adotta i provvedimenti necessari per sanare le irregolarità segnalate dall'OTC, quest'ultimo denuncia la situazione all'ONC. L'ONC apre un procedimento, sente il CSV in contraddittorio e adotta le misure proporzionate: diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento, o - nei casi più gravi, con mancato rinnovo degli organi - revoca definitiva dell'accreditamento.
Il CSV può impugnare la revoca dell'accreditamento?
Sì. L'art. 66, comma 3 prevede espressamente che contro i provvedimenti dell'ONC sia ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Il CSV può quindi presentare ricorso al TAR competente per territorio contro il provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'accreditamento, chiedendone l'annullamento per vizi di legittimità o eccesso di potere.
La sospensione dell'accreditamento comporta il blocco delle risorse del FUN?
La norma prevede la sospensione dell'accreditamento «nelle more della sanatoria». Durante la sospensione il CSV perde temporaneamente lo status di CSV accreditato, il che implica ragionevolmente il blocco dell'erogazione delle risorse del FUN da parte dell'ONC. Se la sanatoria avviene nei termini, l'accreditamento viene ripristinato e il CSV può tornare ad accedere al FUN.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 66 del Codice del Terzo settore disciplina il procedimento sanzionatorio nei confronti dei CSV che presentino irregolarità nell'accreditamento o nella gestione. La procedura è articolata su due livelli: gli OTC, in presenza di irregolarità, invitano il CSV a sanare la situazione; qualora le irregolarità non siano sanabili o non vengano sanate, gli OTC segnalano la questione all'ONC. L'ONC, previo accertamento dei fatti e contraddittorio con il CSV interessato, adotta i provvedimenti proporzionati alla gravità del caso: diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria, oppure revoca dell'accreditamento in caso di mancato rinnovo degli organi di amministrazione del CSV nonostante sollecitazione. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso al giudice amministrativo.L'art. 66 configura un sistema sanzionatorio graduale e garantista. La sequenza prevista - invito a sanare → denuncia all'ONC → contraddittorio → provvedimento - rispetta il principio del giusto procedimento amministrativo codificato dalla legge 241/1990, che impone di sentire il soggetto destinatario prima di adottare misure sfavorevoli. Il contraddittorio con il CSV non è una formalità: la norma usa l'espressione «sentito in contraddittorio», che implica una fase di audizione effettiva, non una mera comunicazione.
La tipologia sanzionatoria più grave - la revoca dell'accreditamento - è subordinata a una condizione specifica: il mancato rinnovo degli organi di amministrazione nonostante la sollecitazione dell'ONC. Questa previsione è atipica nel panorama del diritto amministrativo sanzionatorio: anzichè riferirsi genericamente alle «gravi irregolarità», il legislatore ha individuato una fattispecie concreta (la paralisi degli organi di governo) come presupposto della revoca. La ratio è quella di evitare rEvoche per irregolarità formali o sanabili, riservando la misura più radicale ai casi in cui il CSV non sia più in grado di autogovernars.
Il ricorso al giudice amministrativo contro i provvedimenti dell'ONC è coerente con la natura pubblicistica delle funzioni esercitate: pur essendo l'ONC una fondazione privata, i suoi provvedimenti di accreditamento, diffida e revoca incidono su posizioni di interesse legittimo dei CSV e rientrano nella giurisdizione del TAR competente per territorio.
Casi pratici
Caso 1: Diffida e sanatoria di un CSV
Caso 2: Revoca dell'accreditamento per mancato rinnovo degli organi
Domande frequenti
Cosa succede se un CSV non sana le irregolarità rilevate dall'OTC?
Se un CSV non adotta i provvedimenti necessari per sanare le irregolarità segnalate dall'OTC, quest'ultimo denuncia la situazione all'ONC. L'ONC apre un procedimento, sente il CSV in contraddittorio e adotta le misure proporzionate: diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento, o - nei casi più gravi, con mancato rinnovo degli organi - revoca definitiva dell'accreditamento.
Il CSV può impugnare la revoca dell'accreditamento?
Sì. L'art. 66, comma 3 prevede espressamente che contro i provvedimenti dell'ONC sia ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Il CSV può quindi presentare ricorso al TAR competente per territorio contro il provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'accreditamento, chiedendone l'annullamento per vizi di legittimità o eccesso di potere.
La sospensione dell'accreditamento comporta il blocco delle risorse del FUN?
La norma prevede la sospensione dell'accreditamento «nelle more della sanatoria». Durante la sospensione il CSV perde temporaneamente lo status di CSV accreditato, il che implica ragionevolmente il blocco dell'erogazione delle risorse del FUN da parte dell'ONC. Se la sanatoria avviene nei termini, l'accreditamento viene ripristinato e il CSV può tornare ad accedere al FUN.