Art. 57 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
In vigore dal 03/08/2017
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.
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In sintesi
L'articolo 57 del Codice del Terzo settore introduce una norma speciale per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (118), prevedendo la possibilità di affidarli in via prioritaria e in convenzione alle organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, aderenti a una rete associativa nazionale e accreditate secondo la normativa regionale. L'affidamento diretto alle OdV è ammesso quando, per la natura specifica del servizio, garantisce l'espletamento dell'attività di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, e nel rispetto di trasparenza e non discriminazione. Si tratta di una deroga significativa al normale regime degli appalti pubblici, giustificata dalla tradizione storica del volontariato nel settore dell'emergenza-urgenza e dalla rilevante componente solidaristica del servizio. Il comma 2 rinvia alle disposizioni dell'articolo 56 (rimborso spese, procedure comparative, pubblicazione degli atti) per la disciplina di dettaglio. La norma ha avuto una storia giurisprudenziale complessa: la Corte di Giustizia UE (causa C-113/13) aveva già riconosciuto, prima del CTS, la compatibilità dell'affidamento diretto alle OdV del trasporto sanitario con il diritto europeo, a condizione del rispetto dei requisiti di solidarietà e non profitto.
L'articolo 57 codifica e rafforza una pratica consolidata nel sistema sanitario italiano: l'affidamento del trasporto sanitario di emergenza alle organizzazioni di volontariato (Croce Rossa, ANPAS, Misericordie e realtà analoghe). La norma supera le incertezze interpretative precedenti al CTS, fornendo una base legale esplicita per l'affidamento diretto, purché ricorrano i presupposti indicati dalla norma (natura specifica del servizio, efficienza economica, finalità sociale, accreditamento regionale).
Il requisito dell'adesione a una «rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2» ha una logica precisa: assicura che le OdV affidatarie abbiano una struttura organizzativa adeguata, una formazione standardizzata dei volontari e un sistema di controllo interno garantito dall'associazione nazionale di riferimento. Sul piano fiscale, le OdV che gestiscono il trasporto sanitario di emergenza in convenzione ex art. 57 ricevono rimborsi spese che non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES. Le spese per la manutenzione dei mezzi, la formazione e l'equipaggiamento dei volontari sono integralmente rimborsabili.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2021) ha ulteriormente chiarito i presupposti dell'affidamento diretto ex art. 57, distinguendolo dall'affidamento di servizi accessori (trasporto programmato non urgente) che rimangono soggetti alle procedure ordinarie del Codice dei contratti pubblici. La distinzione tra trasporto di emergenza (art. 57) e trasporto programmato (appalto) è quindi fondamentale per la corretta qualificazione del titolo giuridico e del regime fiscale applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Affidamento del servizio 118 a un'OdV accreditata
Caso 2: Distinzione tra trasporto urgente e trasporto programmato
Domande frequenti
Quali OdV possono ricevere l'affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza?
Possono ricevere l'affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza le organizzazioni di volontariato che soddisfino tre requisiti cumulativi: iscrizione nel RUNTS da almeno sei mesi; adesione a una rete associativa nazionale ai sensi dell'articolo 41, comma 2, CTS; accreditamento secondo la normativa regionale in materia sanitaria, ove esistente. In assenza anche di uno solo di questi requisiti, l'affidamento diretto non è ammissibile.
L'affidamento del 118 alle OdV è compatibile con il diritto europeo degli appalti?
Sì. La Corte di Giustizia UE (causa C-113/13, Spezzino) ha riconosciuto la compatibilità dell'affidamento diretto alle OdV del trasporto sanitario di emergenza con il diritto europeo, a condizione che: il sistema sia effettivamente basato sul volontariato e sulla solidarietà sociale; i rimborsi coprano solo le spese effettive senza margini di profitto; il sistema sia idoneo a perseguire l'obiettivo di interesse generale in condizioni di efficienza economica. L'articolo 57 CTS ha codificato questi principi nel diritto italiano.
Come si distingue il trasporto di emergenza dal trasporto programmato ai fini dell'applicazione dell'art. 57?
L'articolo 57 si applica al trasporto sanitario di emergenza e urgenza (servizio 118): interventi non programmabili, urgenti, che richiedono mezzi e personale specializzato reperibili immediatamente. Il trasporto sanitario programmato (dimissioni ospedaliere, trasporti in dialisi, ecc.) non rientra nell'ambito dell'art. 57 e deve essere affidato mediante le ordinarie procedure del Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2021) ha chiarito i criteri di distinzione tra le due categorie.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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In sintesi
L'articolo 57 del Codice del Terzo settore introduce una norma speciale per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (118), prevedendo la possibilità di affidarli in via prioritaria e in convenzione alle organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, aderenti a una rete associativa nazionale e accreditate secondo la normativa regionale. L'affidamento diretto alle OdV è ammesso quando, per la natura specifica del servizio, garantisce l'espletamento dell'attività di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, e nel rispetto di trasparenza e non discriminazione. Si tratta di una deroga significativa al normale regime degli appalti pubblici, giustificata dalla tradizione storica del volontariato nel settore dell'emergenza-urgenza e dalla rilevante componente solidaristica del servizio. Il comma 2 rinvia alle disposizioni dell'articolo 56 (rimborso spese, procedure comparative, pubblicazione degli atti) per la disciplina di dettaglio. La norma ha avuto una storia giurisprudenziale complessa: la Corte di Giustizia UE (causa C-113/13) aveva già riconosciuto, prima del CTS, la compatibilità dell'affidamento diretto alle OdV del trasporto sanitario con il diritto europeo, a condizione del rispetto dei requisiti di solidarietà e non profitto.L'articolo 57 codifica e rafforza una pratica consolidata nel sistema sanitario italiano: l'affidamento del trasporto sanitario di emergenza alle organizzazioni di volontariato (Croce Rossa, ANPAS, Misericordie e realtà analoghe). La norma supera le incertezze interpretative precedenti al CTS, fornendo una base legale esplicita per l'affidamento diretto, purché ricorrano i presupposti indicati dalla norma (natura specifica del servizio, efficienza economica, finalità sociale, accreditamento regionale).
Il requisito dell'adesione a una «rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2» ha una logica precisa: assicura che le OdV affidatarie abbiano una struttura organizzativa adeguata, una formazione standardizzata dei volontari e un sistema di controllo interno garantito dall'associazione nazionale di riferimento. Sul piano fiscale, le OdV che gestiscono il trasporto sanitario di emergenza in convenzione ex art. 57 ricevono rimborsi spese che non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES. Le spese per la manutenzione dei mezzi, la formazione e l'equipaggiamento dei volontari sono integralmente rimborsabili.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2021) ha ulteriormente chiarito i presupposti dell'affidamento diretto ex art. 57, distinguendolo dall'affidamento di servizi accessori (trasporto programmato non urgente) che rimangono soggetti alle procedure ordinarie del Codice dei contratti pubblici. La distinzione tra trasporto di emergenza (art. 57) e trasporto programmato (appalto) è quindi fondamentale per la corretta qualificazione del titolo giuridico e del regime fiscale applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Affidamento del servizio 118 a un'OdV accreditata
Caso 2: Distinzione tra trasporto urgente e trasporto programmato
Domande frequenti
Quali OdV possono ricevere l'affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza?
Possono ricevere l'affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza le organizzazioni di volontariato che soddisfino tre requisiti cumulativi: iscrizione nel RUNTS da almeno sei mesi; adesione a una rete associativa nazionale ai sensi dell'articolo 41, comma 2, CTS; accreditamento secondo la normativa regionale in materia sanitaria, ove esistente. In assenza anche di uno solo di questi requisiti, l'affidamento diretto non è ammissibile.
L'affidamento del 118 alle OdV è compatibile con il diritto europeo degli appalti?
Sì. La Corte di Giustizia UE (causa C-113/13, Spezzino) ha riconosciuto la compatibilità dell'affidamento diretto alle OdV del trasporto sanitario di emergenza con il diritto europeo, a condizione che: il sistema sia effettivamente basato sul volontariato e sulla solidarietà sociale; i rimborsi coprano solo le spese effettive senza margini di profitto; il sistema sia idoneo a perseguire l'obiettivo di interesse generale in condizioni di efficienza economica. L'articolo 57 CTS ha codificato questi principi nel diritto italiano.
Come si distingue il trasporto di emergenza dal trasporto programmato ai fini dell'applicazione dell'art. 57?
L'articolo 57 si applica al trasporto sanitario di emergenza e urgenza (servizio 118): interventi non programmabili, urgenti, che richiedono mezzi e personale specializzato reperibili immediatamente. Il trasporto sanitario programmato (dimissioni ospedaliere, trasporti in dialisi, ecc.) non rientra nell'ambito dell'art. 57 e deve essere affidato mediante le ordinarie procedure del Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2021) ha chiarito i criteri di distinzione tra le due categorie.