Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
In vigore dal 04/07/2001
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Commento
L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 è la norma «riequilibratrice» del sistema delle operazioni straordinarie: senza di essa, una fusione tra un ente condannato (piccola SRL) e un grande gruppo industriale potrebbe moltiplicare irrazionalmente la sanzione, poiché il giudice valuterebbe le condizioni economiche del soggetto risultante (molto capiente) anziché di quello originariamente colpevole. Allo stesso modo, senza questa norma, una scissione che impoverisse l'ente colpevole potrebbe ridurre artificialmente la sanzione. Il comma 1 impone al giudice di «tornare indietro» e parametrare la pena alle condizioni economiche dell'ente che ha commesso il fatto.
Il meccanismo di sostituzione della sanzione interdittiva (comma 2) è particolarmente rilevante in pratica. Le sanzioni interdittive — sospensione dell'attività, divieto di contrattare con la PA, revoca di licenze — sono spesso più temibili della sanzione pecuniaria per gli effetti operativi che producono. L'ente risultante da fusione o scissione può chiedere al giudice di convertirle in una sanzione pecuniaria aggiuntiva (da una a due volte quella già inflitta), dimostrando di aver eliminato le conseguenze del reato, risarcito i danni e adottato un MOG aggiornato. Si tratta in sostanza di un «patteggiamento riformativo» che incentiva la compliance post-illecito.
Il comma 4 estende questa facoltà anche alle operazioni straordinarie successive alla condanna definitiva, ampliando il perimetro temporale di applicazione dello strumento. Ciò è particolarmente utile nei gruppi strutturati, dove le operazioni di riorganizzazione interna avvengono spesso in modo disgiunto rispetto ai procedimenti penali. In ogni caso, la richiesta di sostituzione deve essere valutata da un professionista legale qualificato, che verifichi la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Piccola società condannata incorporata da multinazionale
Caso 2: Conversione di sanzione interdittiva post-fusione
Domande frequenti
Come si commisura la sanzione pecuniaria 231 se la società condannata si è fusa con un grande gruppo prima della sentenza?
Il giudice, ai sensi dell'art. 31 comma 1, deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, non dell'ente risultante dalla fusione. Questo impedisce che la sanzione venga moltiplicata per effetto dell'aumento patrimoniale conseguente alla fusione. La commisurazione avviene sulla base dei parametri ex art. 11 (numero di quote e valore) riferiti alla situazione dell'ente cedente.
Un ente risultante da fusione può chiedere la sostituzione della sanzione interdittiva?
Sì, ai sensi dell'art. 31 comma 2, se ricorrono le condizioni dell'art. 17: riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze del reato, e adozione o aggiornamento del MOG. La sanzione sostitutiva è una sanzione pecuniaria aggiuntiva di ammontare pari da una a due volte quella già inflitta per il medesimo reato (comma 3). La richiesta si presenta al giudice che procede (o, dopo la condanna definitiva, al giudice dell'esecuzione).
Il meccanismo di conversione si applica solo prima della condanna o anche dopo?
Anche dopo. Il comma 4 dell'art. 31 estende esplicitamente la facoltà di chiedere la conversione alle fusioni o scissioni successive alla conclusione del giudizio. L'ente può quindi riorganizzarsi e poi chiedere la sostituzione della sanzione interdittiva in esecuzione, purché dimostri le condizioni dell'art. 17.
Vedi anche