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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 466 c.c. – Riabilitazione dell’indegno

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

In sintesi

  • Riabilitazione espressa: il de cuius può riabilitare l'indegno con atto pubblico o testamento, abilitandolo a succedere.
  • Riabilitazione implicita: se il testatore conosce la causa di indegnità e ciononostante contempla l'indegno nel testamento, questi è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
  • Effetto: la riabilitazione rimuove l'ostacolo all'acquisto dell'eredità limitatamente alla successione del riabilitante.
  • Personalità: la riabilitazione opera solo nella successione di chi l'ha concessa; l'indegnità permane in altre successioni.
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Il de cuius può «perdonare» l'indegno e riammetterlo alla successione in due modi: con una riabilitazione espressa (atto pubblico o testamento) oppure tacitamente, contemplandolo nel testamento pur conoscendo la causa di indegnità.

Natura giuridica della riabilitazione

La riabilitazione è un atto giuridico unilaterale del de cuius con cui vengono meno gli effetti dell'indegnità per la sua successione. Ha carattere strettamente personale: opera solo nella successione di chi l'ha concessa e non si estende ad altre successioni aperte in futuro (es. alla morte di altri familiari). È revocabile fino alla morte del riabilitante, potendo essere modificata o ritirata con un successivo atto. La riabilitazione è una manifestazione della volontà del de cuius di tollerare, o perdonare, il comportamento dell'indegno e di ammetterlo comunque alla sua successione.

Riabilitazione espressa

Il primo comma prevede la riabilitazione espressa: il de cuius può abilitare l'indegno «espressamente» con atto pubblico (dichiarazione ricevuta da notaio alla presenza di testimoni) o con testamento. La forma pubblica garantisce la certezza e la non equivocità della volontà. La riabilitazione testamentaria è la forma più comune: spesso consiste in una disposizione testamentaria con cui il testatore istituisce erede o legatario chi aveva precedentemente reso indegno, con una menzione esplicita della causa di indegnità e del perdono. Non è sufficiente una scrittura privata semplice né una dichiarazione orale.

Riabilitazione implicita o tacita

Il secondo comma introduce la riabilitazione implicita: se il testatore ha contemplato l'indegno nel testamento sapendo della causa di indegnità, l'indegno è ammesso a succedere «nei limiti della disposizione testamentaria». La chiave è la conoscenza: il testatore deve aver saputo che quella persona era indegna e ciononostante l'ha inserita nel testamento. In questo caso la volontà di ammetterlo è implicita nella disposizione stessa. L'effetto è però più limitato rispetto alla riabilitazione espressa: l'indegno succede solo nei limiti di quanto il testamento prevede per lui, non anche nell'eventuale quota di successione legittima che gli spetterebbe come erede ab intestato.

Prova della conoscenza

La riabilitazione implicita richiede che il testatore conoscesse la causa di indegnità al momento della redazione del testamento. Questa prova può essere difficile da fornire e diventare fonte di contenzioso. Si presume generalmente la conoscenza quando il testamento è stato redatto dopo la commissione del fatto che integra l'indegnità; viceversa, se il testamento è antecedente al fatto, la presunzione cade. La prova può essere fornita con tutti i mezzi ammessi (testimoni del notaio, corrispondenza, dichiarazioni del testatore, ecc.).

Connessioni con altre norme

L'art. 466 va letto con l'art. 463 (cause di indegnità), l'art. 587 (testamento come atto di ultima volontà), l'art. 602 (testamento olografo) e l'art. 603 (testamento per atto di notaio).

Domande frequenti

Come fa il de cuius a riabilitare formalmente una persona che ha reso indegna?

Con atto pubblico (davanti a notaio) o con testamento, in cui deve essere espressa chiaramente la volontà di abilitare l'indegno a succedere. Non è sufficiente una scrittura privata. È consigliabile anche indicare la causa di indegnità per cui si concede la riabilitazione.

Il de cuius può revocare la riabilitazione che ha già concesso?

Sì. La riabilitazione concessa per testamento è revocabile come qualsiasi disposizione testamentaria, fino alla morte del testatore. Quella concessa con atto pubblico è più difficile da revocare formalmente ma la giurisprudenza ammette la revoca con successivo testamento o atto pubblico di contenuto contrario.

Se il testatore lascia un legato a chi aveva reso indegno, senza menzionare esplicitamente l'indegnità, il legatario può riceverlo?

Solo se si prova che il testatore conosceva la causa di indegnità al momento della redazione del testamento (riabilitazione implicita). Se il testamento è posteriore al fatto e il testatore ne era a conoscenza, l'indegno è ammesso nei limiti del legato. Se non si prova la conoscenza, la disposizione è inefficace.

La riabilitazione data dal de cuius vale anche per le successioni di altri familiari?

No. La riabilitazione è personalissima e vale solo per la successione di chi l'ha concessa. L'indegnità permane in tutte le altre successioni future (es. quella del coniuge del riabilitante, dei fratelli, ecc.) che non abbiano espressamente riabilitato.

Se vengo riabilitato, ricevo l'intera quota che mi sarebbe spettata come erede legittimo?

Con la riabilitazione espressa, sì: sei riammesso alla successione come se l'indegnità non ci fosse mai stata. Con la riabilitazione implicita (testamento senza menzione espressa), sei ammesso solo nei limiti di ciò che il testamento prevede per te, non anche la eventuale quota di successione ab intestato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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