Art. 10 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Lavoratori studenti
In vigore dal 20/05/1970
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Stesso numero, altri codici
- Art. 10 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato
- Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità
- Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 — Dati e governance dei dati
- Art. 10 Cod. Amb. — (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 10 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione
- Art. 10 D.Lgs. 159/2011 — Impugnazioni