Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 342-bis c.c. – articolo abrogato
Testo vigente – articolo abrogato.
Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
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Vedi anche
→Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela→Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare→Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare→Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore→Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite→Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli→Art. 337 sexies Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c→Articolo 337-quater Codice Civile→Art. 337 ter Codice Civile: Provvedimenti riguardo ai figli→Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli
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