Art. 3 D.Lgs. 82/2005 CAD — Diritto all’uso delle tecnologie
In vigore dal 01/01/2006
1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell'esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e pagamento
- Articolo 3 L. 184/1983: Poteri tutelari nelle comunità e istituti
- Art. 3 Reg. (UE) 2024/1689 — Definizioni
- Art. 3 Cod. Amb. — criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
- Art. 3 D.Lgs. 148/2015 — Misura
- Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale