Testo dell'articoloVigente
Art. 6 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — Principio del contraddittorio
In vigore dal 01/08/2000
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. (23)
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (23)
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)) , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 6 bis del T.U.B. Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia.
- Art. 6 bis TUF - Poteri informativi e di indagine
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- Art. 6 bis TUE - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
Commento
L'articolo 6 bis ha posto fine alla stagione del contraddittorio «a geometria variabile», durante la quale la Cassazione distingueva tra tributi armonizzati (per i quali la partecipazione era obbligatoria in attuazione del diritto unionale) e tributi non armonizzati (per i quali il contraddittorio era richiesto solo se previsto espressamente). Oggi la regola è inversa: la partecipazione è sempre dovuta, salvo casi tassativi. Il «contraddittorio informato ed effettivo» richiede che lo schema di atto contenga gli elementi essenziali della pretesa (fatti, qualificazione giuridica, quantificazione) e che al contribuente sia garantito l'accesso documentale di cui all'articolo 22 L. 241/1990.
La norma incide direttamente sulla validità del procedimento: in caso di violazione, l'atto è annullabile (non nullo) e il vizio deve essere dedotto in primo grado dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il contribuente ha l'onere di indicare le difese che avrebbe potuto svolgere, secondo lo standard della «prova di resistenza» elaborato dalla Cassazione per i tributi armonizzati. Le esclusioni per atti automatizzati o pronta liquidazione coprono i controlli ex articolo 36 bis DPR 600/1973 e articolo 54 bis DPR 633/1972; restano invece soggetti al contraddittorio i controlli formali ex articolo 36 ter DPR 600/1973 quando l'esito non sia meramente cartolare.
Il meccanismo della proroga automatica del termine di decadenza è una novità di sistema: se tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di accertamento decorrono meno di centoventi giorni, quest'ultimo è spostato in avanti. La regola evita che l'amministrazione comprima i tempi di replica del contribuente per timore della decadenza, e si coordina con l'articolo 43 DPR 600/1973 e l'articolo 57 DPR 633/1972. L'obbligo di motivazione rafforzata, che deve dare conto delle osservazioni respinte, attua l'articolo 7 dello Statuto e l'articolo 3 L. 241/1990, rendendo sindacabile in giudizio l'effettività della valutazione.
Casi pratici
Caso 1: Accertamento IRES senza schema di atto: annullabilità per omesso contraddittorio
Sempronio, legale rappresentante di una società operativa nel settore manifatturiero, riceve direttamente un avviso di accertamento IRES per l'anno 2024 contestante costi indeducibili per 180.000 euro. L'ufficio non ha inviato lo schema di atto né aperto alcun contraddittorio. L'avviso è impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado eccependo la violazione dell'articolo 6 bis L. 212/2000. Il consulente contabile predispone il ricorso indicando le ragioni difensive concrete (documentazione contabile a supporto della deducibilità), superando la prova di resistenza. La Corte annulla l'atto per vizio procedimentale, con compensazione delle spese in considerazione della novità della disciplina.
Caso 2: Pericolo per la riscossione invocato genericamente: contraddittorio dovuto
Tizio, titolare di una ditta individuale, riceve un avviso di accertamento IVA per il 2024 che dichiara di prescindere dal contraddittorio per «fondato pericolo per la riscossione», senza indicare elementi concreti. L'articolo 6 bis, comma 2, L. 212/2000 richiede una motivazione specifica del pericolo: indizi di trasferimento di beni, segnali di insolvenza, comportamenti dissipativi documentati. Tizio impugna l'atto eccependo che la motivazione apodittica equivale ad assenza di motivazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. La Corte di giustizia tributaria, ritenendo la deroga non sufficientemente sostenuta, annulla l'atto per violazione del diritto al contraddittorio.
Domande frequenti
Quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo?
Sono esclusi gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, le liquidazioni di cui agli articoli 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, i controlli formali individuati con decreto MEF e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. L'esclusione deve essere espressamente motivata dall'ufficio: una qualificazione formalistica come «atto automatizzato» di un accertamento che in realtà richiede valutazioni discrezionali (per esempio sulla deducibilità di costi) non sottrae l'atto all'obbligo di partecipazione.
Cosa deve contenere lo schema di atto comunicato al contribuente?
Lo schema di atto deve indicare i fatti contestati, la qualificazione giuridica, le imposte e le sanzioni che si intendono applicare, e gli elementi probatori. La comunicazione deve garantirne la «conoscibilità» con modalità idonee (PEC, raccomandata, consegna a mano) e assegnare almeno sessanta giorni per le controdeduzioni e l'accesso al fascicolo. La completezza dello schema è condizione di effettività del contraddittorio: una comunicazione generica non integra il requisito legale e vizia l'atto finale.
Quale è la conseguenza della violazione dell'obbligo di contraddittorio?
L'atto adottato senza contraddittorio o con contraddittorio meramente formale è annullabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il vizio va dedotto in primo grado nei termini di cui all'articolo 18 D.Lgs. 546/1992. Per gli atti relativi a tributi non armonizzati la giurisprudenza richiede la cosiddetta prova di resistenza: il contribuente deve indicare le ragioni difensive concrete che avrebbe potuto far valere, dimostrando che l'omissione non è stata neutra rispetto all'esito del procedimento.
Vedi anche