In sintesi
- L'art. 436 c.c. stabilisce che l'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza rispetto ai genitori biologici di lui.
- Il legame adottivo crea un vincolo alimentare che prevale su quello del sangue: l'adottante risponde per primo.
- La norma si inserisce nel sistema degli alimenti (artt. 433 e ss. c.c.) modificando l'ordine di priorità degli obbligati.
- Si applica all'adozione di maggiorenni (art. 291 c.c.); per l'adozione piena di minori, il figlio adottivo è equiparato al biologico e il genitore adottivo risponde come qualunque genitore.
- L'obbligo alimentare è personale e non trasferibile agli eredi dell'adottante.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 436 c.c. – Obbligo tra adottante e adottato
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori …
di lui.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il sistema degli alimenti e la deroga adottiva
Il Codice Civile prevede agli artt. 433 e ss. un ordine prestabilito di soggetti tenuti agli alimenti, che rispecchia la prossimità del vincolo familiare: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli. L'art. 436 c.c. introduce una deroga a questo schema per l'adozione: l'adottante è tenuto agli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori biologici di quest'ultimo. La ratio è coerente con l'idea che l'adozione crei un vincolo familiare pieno e prevalente: chi ha scelto di adottare si assume la responsabilità primaria verso l'adottato, anche sotto il profilo alimentare.Adozione piena vs adozione di maggiorenni
L'art. 436 c.c. ha campo applicativo principale nell'adozione di persone maggiorenni (artt. 291 ss. c.c.), dove il figlio biologico mantiene rapporti giuridici con la propria famiglia di origine. In questo contesto, la norma risolve un potenziale conflitto: se l'adottato maggiorenne è in stato di bisogno, chi deve per primo provvedere — l'adottante o i genitori naturali? La risposta dell'art. 436 è inequivoca: l'adottante primo, i genitori naturali dopo. Nell'adozione piena di minori (legittimante, ex l. 184/1983), invece, il figlio adottivo è equiparato a tutti gli effetti al figlio biologico e i genitori adottivi rispondono come qualunque genitore nell'ordine ordinario degli alimenti.Caratteri dell'obbligo alimentare
L'obbligo degli alimenti è personale: nasce e muore con l'obbligato. L'art. 448 c.c. (nella lista di articoli del presente batch) chiarisce espressamente che l'obbligo cessa con la morte dell'obbligato. Non si trasmette agli eredi dell'adottante, né può essere ceduto. L'entità degli alimenti è commisurata al bisogno di chi li richiede e alle condizioni economiche di chi deve prestarli, secondo i principi generali dell'art. 438 c.c.Casistica pratica
Sempronio adotta Tizio, maggiorenne, con adozione ex art. 291 c.c. Anni dopo, Tizio si trova in stato di bisogno. Se Sempronio è in vita, è lui il primo obbligato. Solo se Sempronio non può provvedere (per insolvenza o morte) subentrano i genitori biologici di Tizio. Se invece Sempronio è già deceduto, l'obbligo alimentare cade sui genitori naturali di Tizio (non sugli eredi di Sempronio).Domande frequenti
Se un figlio adottivo ha bisogno di alimenti, chi deve provvedere per primo?
L'adottante, con precedenza sui genitori biologici. L'art. 436 c.c. deroga all'ordine generale degli alimenti proprio per affermare la priorità del vincolo adottivo su quello di sangue.
L'obbligo alimentare dell'adottante si trasmette ai suoi eredi?
No. L'obbligo degli alimenti è personale e cessa con la morte dell'obbligato (art. 448 c.c.). Gli eredi dell'adottante non sono tenuti agli alimenti verso l'adottato.
L'art. 436 si applica anche all'adozione piena di minori?
Per l'adozione piena (legittimante) il figlio adottivo è equiparato al biologico, quindi il genitore adottivo risponde come qualunque genitore nell'ordine ordinario. L'art. 436 è particolarmente rilevante per l'adozione di maggiorenni, dove il figlio mantiene anche legami con la famiglia d'origine.
I genitori biologici possono essere chiamati a prestare alimenti all'adottato?
Sì, ma solo in via subordinata, se l'adottante non può o non vuole provvedere. La loro responsabilità alimentare è secondaria rispetto a quella dell'adottante.
Come si calcola l'entità degli alimenti dovuti dall'adottante?
Secondo i criteri generali dell'art. 438 c.c.: in proporzione al bisogno di chi li chiede e alle condizioni economiche di chi deve prestarli. Non si può essere tenuti oltre il necessario al sostentamento.