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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 367 c.c. – Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

In sintesi

  • Il tutore che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore deve dichiararli prima della chiusura dell'inventario.
  • Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellare il tutore al riguardo.
  • Se l'inventario è formato senza ministero di cancelliere o notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
  • Dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore si fa menzione nell'inventario o nel verbale di deposito.
  • L'omessa dichiarazione comporta gravi conseguenze patrimoniali ex art. 368 c.c.
Indice dei contenuti

Funzione anti-conflittuale della norma

L'art. 367 c.c. è dedicato a un profilo delicatissimo dell'amministrazione tutelare: la posizione personale del tutore verso il minore, eventualmente caratterizzata da rapporti obbligatori (debiti, crediti, altre pretese). La norma impone trasparenza assoluta affinché il conflitto di interessi latente venga reso esplicito e documentato sin dal momento iniziale dell'ufficio. La dichiarazione non è facoltativa né eventuale: è obbligo positivo del tutore, presidiato da gravi sanzioni di decadenza e rimozione (art. 368 c.c.).

Oggetto della dichiarazione

Devono essere dichiarati i debiti del tutore verso il minore (somme dovute, crediti del minore di cui il tutore sia obbligato), i crediti del tutore verso il minore (somme che il minore deve al tutore), e ogni altra ragione: nozione ampia, comprensiva di pretese non ancora liquide, eccezioni, contestazioni, garanzie. La formula onnicomprensiva mira a evitare reticenze formalistiche: tutto ciò che attiene al rapporto economico-giuridico col minore va dichiarato.

Momento e modalità della dichiarazione

La dichiarazione va resa prima della chiusura dell'inventario. La tempestività è essenziale: la trasparenza deve precedere l'efficacia formale dell'atto inventariale. L'obbligo di interpellare il tutore è posto a carico del cancelliere o del notaio che redige l'inventario; nel caso di inventario senza ministero pubblico (art. 363 c.c., 2° periodo), l'interpellazione spetta al giudice tutelare al momento del deposito. Si tratta dunque di un atto formale, dialogico, con domanda dell'organo verbalizzante e risposta del tutore.

Verbalizzazione

Sia l'interpellazione sia la dichiarazione del tutore devono essere menzionate nell'inventario (se redatto col ministero) o nel verbale di deposito (se redatto senza). La verbalizzazione cristallizza la dichiarazione e ne consente l'utilizzazione probatoria nei futuri contenziosi: il tutore non potrà successivamente sostenere di aver ignorato l'esistenza di crediti che avrebbe dovuto dichiarare, perché l'interpellazione formale impedisce ogni allegazione di buona fede.

Caso pratico

Tizio è nominato tutore del nipote Caio. Tizio aveva ricevuto in vita dal padre di Caio un prestito di € 20.000 e aveva, a sua volta, prestato denaro al fratello (padre di Caio) per € 5.000, mai restituiti. Inoltre vanta un credito di € 3.000 per spese sostenute per il funerale del fratello. Durante la formazione dell'inventario il notaio interpella Tizio: «Lei ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore?». Tizio dichiara: «Sono debitore di € 20.000 per mutuo, vanto credito di € 5.000 verso il padre defunto (ora gravante sull'eredità del minore), e ho ragione per € 3.000 di spese funerarie sostenute». Tutte e tre le dichiarazioni sono verbalizzate nell'inventario. Diversamente, se Tizio avesse taciuto il credito di € 5.000, ex art. 368 c.c. ne sarebbe decaduto.

Domande frequenti

Cosa deve dichiarare il tutore prima della chiusura dell'inventario?

Deve dichiarare tutti i debiti, i crediti e ogni altra ragione (pretesa, contestazione, garanzia) che vanta o subisce verso il minore. La formula è onnicomprensiva e mira a garantire trasparenza totale sui rapporti economici tra tutore e minore.

Chi interpella il tutore sui suoi rapporti con il minore?

Il cancelliere o il notaio che redige l'inventario hanno l'obbligo di interpellare formalmente il tutore. Se l'inventario è formato senza ministero di cancelliere o notaio, l'interpellazione è effettuata dal giudice tutelare al momento del deposito.

Dove viene verbalizzata la dichiarazione del tutore?

L'interpellazione e la dichiarazione sono menzionate nell'inventario (se redatto col ministero di cancelliere o notaio) oppure nel verbale di deposito (se l'inventario è formato senza ministero pubblico).

Cosa succede se il tutore non dichiara i propri crediti verso il minore?

Ai sensi dell'art. 368 c.c., se il tutore, interpellato e a conoscenza del proprio credito, non lo dichiara, decade da ogni suo diritto. Se non dichiara il proprio debito conoscendolo, può essere rimosso dalla tutela.

L'interpellazione deve essere obbligatoriamente verbalizzata?

Sì, la verbalizzazione è obbligatoria: l'art. 367 c.c. impone espressamente che si faccia menzione sia dell'interpellazione sia della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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