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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 357 c.c. – Funzioni del tutore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

In sintesi

  • L'art. 357 c.c. definisce le funzioni del tutore: cura della persona del minore, rappresentanza legale in tutti gli atti civili e amministrazione del patrimonio.
  • Il tutore sostituisce integralmente i genitori nel loro ruolo, sia per gli aspetti personali (istruzione, salute, educazione) sia per quelli patrimoniali.
  • La rappresentanza è generale: il tutore può agire in nome del minore in qualsiasi procedimento o contratto, salvo i limiti imposti dagli artt. 374-375 c.c. per gli atti straordinari.
  • L'amministrazione patrimoniale segue i principi della conservazione e del buon padre di famiglia, non della massimizzazione del rendimento.
  • Il tutore risponde personalmente dei danni causati dalla sua negligente gestione.
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La triade delle funzioni tutelari

L'art. 357 c.c. sintetizza in una sola disposizione le tre macro-funzioni che compendiano l'ufficio tutelare: la cura della persona, la rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni. Questa tripartizione riflette la struttura stessa della capacità giuridica e di agire: il minore ha capacità giuridica (può essere titolare di diritti e obblighi) ma non capacità di agire (non può esercitarli autonomamente), e il tutore colma questo vuoto funzionale.

Cura della persona del minore

La prima funzione riguarda la sfera personale del minore: il tutore provvede all'istruzione, all'educazione e alla salute del tutelato, prendendo le decisioni quotidiane che normalmente spettano ai genitori. In concreto, ciò significa: - scegliere la scuola e il percorso formativo; - autorizzare interventi medici e chirurgici (per gli interventi particolarmente gravi può essere necessario il coinvolgimento del giudice tutelare); - decidere il luogo di residenza del minore; - consentire (o negare) attività ricreative, sportive, viaggi. Il tutore non ha l'obbligo di convivere con il minore, ma deve garantirne la cura in modo effettivo, anche avvalendosi di terzi (istituti, famiglie affidatarie) previa autorizzazione del giudice tutelare.

Rappresentanza legale

Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili: contratti, procedimenti giudiziari, atti amministrativi, dichiarazioni tributarie. È un mandato ex lege, generale e non soggetto a revoca da parte del tutelato (che non ha capacità di agire). La rappresentanza conosce tuttavia limiti precisi: per gli atti di straordinaria amministrazione elencati nell'art. 374 c.c. (alienazione di beni immobili, accettazione o rinuncia di eredità, contrazione di debiti) il tutore deve richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti di cui all'art. 375 c.c. (alienazioni di importo rilevante, costituzione di ipoteche) è necessaria l'autorizzazione del tribunale.

Amministrazione del patrimonio

L'amministrazione patrimoniale del tutore si ispira a un principio conservativo: il tutore deve preservare il patrimonio del minore, non necessariamente incrementarlo. Investe le somme disponibili in strumenti sicuri (libretti di risparmio, titoli di Stato), gestisce gli immobili, riscuote rendite e canoni. Ogni anno il tutore deve rendere conto al giudice tutelare della sua amministrazione (art. 380 c.c.), presentando un rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite. Al termine della tutela (raggiungimento della maggiore età), il tutore presenta un conto finale e trasferisce il patrimonio al neo-maggiorenne.

Tutore e conflitto d'interessi

Quando sorge un conflitto d'interessi tra tutore e tutelato (ad esempio, il tutore è anche erede del minore), interviene il protutore (art. 360 c.c.) che rappresenta il minore nell'atto specifico. In mancanza di protutore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Responsabilità del tutore

Il tutore risponde dei danni causati dalla sua negligenza o mala gestione. La responsabilità è personale e si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'ufficio. Il giudice tutelare può richiedere idonee garanzie (cauzione) al tutore prima dell'assunzione dell'ufficio, a tutela del patrimonio del minore.

Aspetti fiscali e previdenziali

Sul piano fiscale, il tutore presenta la dichiarazione dei redditi per conto del minore, include nel modello 730 o UNICO le rendite dei beni del tutelato, e gestisce gli adempimenti IVA se il minore svolge attività commerciali ereditate. I redditi del minore non si cumulano con quelli del tutore ai fini IRPEF, salvo l'usufrutto legale che - nel caso del tutore-genitore - opererebbe comunque.

Domande frequenti

Quali sono le funzioni principali del tutore secondo l'art. 357 c.c.?

Il tutore ha tre funzioni: cura della persona del minore (istruzione, salute, educazione), rappresentanza legale in tutti gli atti civili, e amministrazione del patrimonio del tutelato.

Il tutore può vendere la casa del minore senza autorizzazione?

No. La vendita di beni immobili è un atto di straordinaria amministrazione che richiede l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) o del tribunale (art. 375 c.c.) a seconda del valore.

Il tutore deve rendere conto della sua amministrazione?

Sì. Il tutore presenta al giudice tutelare un rendiconto annuale della gestione patrimoniale (art. 380 c.c.) e un conto finale al termine della tutela, quando il patrimonio viene trasferito al neo-maggiorenne.

Cosa succede se c'è un conflitto d'interessi tra il tutore e il minore?

Interviene il protutore (art. 360 c.c.) a rappresentare il minore nell'atto specifico in cui sussiste il conflitto. In mancanza, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il tutore deve vivere con il minore?

No, non vi è obbligo di convivenza. Il tutore deve però garantire la cura effettiva del minore, anche affidandolo a strutture o famiglie idonee previa autorizzazione del giudice tutelare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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