Art. 42 Rev. Leg. – Personale
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Al fine di assicurare l’efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonchè ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell’ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presiden- te della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonchè la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi
- Articolo 42 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore
- Articolo 42 Codice della Strada: Segnali complementari
- Articolo 42 Codice di Procedura Civile: Regolamento necessario di competenza
- Articolo 42 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
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