Testo dell'articoloVigente
Art. 41 Rev. Leg. – Modifiche al Codice delle assicurazioni private
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».
2. All’articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l’articolo 103.»; c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»; e) il comma 5 è abrogato.
3. L’articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). – 1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l’incarico all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall’ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall’ISVAP con regolamento.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall’ISVAP.».
4. L’articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). – 1. L’ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.».
5. All’articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse; b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»; c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall’articolo 103, comma 3,»; d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»; e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».
6. All’articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modi- ficazioni: a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata. 5-ter. L’Isvap stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».
7. Al comma 1 dell’articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».
8. All’articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’ISVAP informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’ISVAP dei provvedimenti adottati.»; b) il comma 4 è abrogato.
9. All’articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».
10. All’articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».
11. All’articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».
12. All’articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina modifiche al Codice delle assicurazioni private. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Inquadramento sistematico
Art. 41 si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.
Contenuto della disposizione
La disposizione riguarda modifiche al Codice delle assicurazioni private. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.
Operativo / Casi tipici
Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.
Sanzioni e responsabilita
L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 41 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 41 del D.Lgs. 39/2010?
Art. 41 regola modifiche al Codice delle assicurazioni private nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.