Indice
- Definizioni cardine ai fini dell'IVA: territorio dello Stato, territorio della Comunità, soggetto passivo
- Esclusi dal territorio italiano: Livigno, Campione d'Italia, acque del Lago di Lugano
- Esclusioni territoriali UE specifiche (Helgoland, Mont Athos, Ceuta-Melilla, Canarie, Åland, eccetera)
- Inclusi nel territorio italiano: Principato di Monaco, isola di Man, zone di sovranità britannica
- Pillar che governa l'applicabilità territoriale dell'IVA italiana e UE
- Coordinamento con artt. 7-bis a 7-septies (specifiche regole di territorialità per beni e servizi)
Testo dell'articoloVigente
Art. 7 T.U.IVA – Territorialità dell’imposta – Definizioni
In vigore dal 25/11/2014 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 30/10/2014 n. 161 Articolo 12
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.
“1. Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, e’ l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto distinto;
f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.”
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Stesso numero, altri codici
- Articolo 7 L. 184/1983: Adottabilità e consenso del minore
- Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche dell'allegato III
- Art. 7 Cod. Amb. — Competenze in materia di VAS e di AIA
- Art. 7 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 7 D.Lgs. 209/2005 — (Reclami)
- Art. 7 D.Lgs. 42/2004 — Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
Commento
Commento del professionista
L'art. 7 del Testo Unico IVA fornisce le definizioni territoriali indispensabili per l'applicazione dell'imposta: stabilisce cosa si intenda per «territorio dello Stato», per «territorio della Comunità», con un'attenta mappatura delle inclusioni ed esclusioni rispetto ai confini geografici nazionali e UE. La norma è il punto di partenza per l'applicazione delle specifiche regole di territorialità degli artt. 7-bis a 7-septies (cessioni di beni, prestazioni di servizi B2B e B2C, operazioni intracomunitarie). Per il commercialista che opera con clienti che effettuano operazioni internazionali, la corretta applicazione dell'art. 7 è precondizione di ogni analisi IVA: una errata qualificazione del territorio determina errori di applicazione dell'imposta.
Il territorio dello Stato
Il comma 1, lett. a definisce «territorio dello Stato» come «il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano». Le esclusioni sono storiche: Livigno e Campione d'Italia hanno regimi doganali e fiscali speciali (zone franche extradoganali); le acque del Lago di Lugano seguono regime svizzero. Le operazioni effettuate in queste aree sono soggette a regole specifiche: cessioni di beni verso Livigno o Campione d'Italia sono trattate come esportazioni (non imponibili ex art. 8); cessioni in entrata da queste aree sono importazioni soggette a IVA all'ingresso.
Il territorio della Comunità
La lett. b definisce «territorio della Comunità» (oggi Unione europea) con riferimento al campo di applicazione dei Trattati UE, con specifiche esclusioni per ciascuno Stato membro. Le esclusioni significative: Mont Athos per la Grecia (territorio autonomo della Repubblica monastica); Helgoland e Büsingen per la Germania (regimi doganali speciali); territori d'oltremare francesi ex artt. 349 e 355 TFUE (Guadalupa, Martinica, Guyana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin); Ceuta, Melilla, Isole Canarie per la Spagna (regimi fiscali autonomi); Isole Åland per la Finlandia; Isole Anglo-Normanne (status speciale post-Brexit). Per le operazioni con questi territori si applicano regole intermedie: non sono operazioni intracomunitarie pure ma neppure esportazioni in senso pieno.
La lett. c include nel territorio italiano (ai fini dell'imposta) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità britannica di Akrotiri e Dhekelia (Cipro). La regola realizza una semplificazione operativa: queste aree, geograficamente o politicamente collegate ad altri Stati ma con regimi IVA peculiari, sono trattate come territorio italiano per le operazioni dei cedenti italiani.
Il sistema della territorialità: artt. 7-bis a 7-septies
L'art. 7 fornisce le definizioni base; le specifiche regole di territorialità per le diverse categorie di operazioni sono negli articoli successivi. Art. 7-bis: territorialità delle cessioni di beni (luogo di esistenza del bene). Art. 7-ter: territorialità delle prestazioni di servizi B2B (luogo di stabilimento del committente). Art. 7-quater: territorialità per servizi B2C generali (luogo di stabilimento del prestatore). Art. 7-quinquies: servizi su immobili (luogo dell'immobile). Art. 7-sexies: servizi di trasporto, eventi culturali, ristorazione (luogo della prestazione). Art. 7-septies: prestazioni di servizi a privati extra-UE (regole specifiche). Insieme, queste norme formano il sistema della territorialità IVA, riformato profondamente dalle Direttive 2008/8/CE e 2017/2455/UE.
Profili pratici
Per il commercialista, l'analisi della territorialità è preliminare a ogni operazione internazionale. La sequenza tipica: (1) qualificare l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi); (2) individuare la posizione delle parti (residente Italia, UE, extra-UE); (3) applicare la specifica regola di territorialità; (4) determinare se l'operazione è imponibile in Italia, non imponibile come esportazione, o fuori campo IVA italiano. Una errata qualificazione si traduce in errori applicativi: applicazione di IVA italiana su operazioni territoriali altrove (con doppia imposizione del cliente estero), o omissione di IVA italiana su operazioni nazionali (con sanzioni).
L'art. 7 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Le definizioni territoriali resteranno sostanzialmente invariate, con riformulazione e probabili adeguamenti alle riforme europee.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia illustra la disciplina della territorialità IVA recata dalla direttiva 2008/8/CE e recepita negli artt. 7 e seguenti del decreto IVA, distinguendo le prestazioni B2B (luogo del committente, art. 7-ter) da quelle B2C (luogo del prestatore) e fornendo le definizioni di stabile organizzazione e di soggetto passivo ai fini della territorialità.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 36 del 20 gennaio 2022
Agenzia delle Entrate
Chiarisce l'applicazione dell'art. 7-ter ai servizi resi a soggetti passivi stabiliti all'estero: quando il committente dispone di una stabile organizzazione in altro Stato cui sono resi i servizi, la prestazione si considera effettuata nel luogo della stabile organizzazione, non in quello della sede principale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: negozio a Livigno vende a cliente residente in Italia
Tizio gestisce un negozio di articoli sportivi a Livigno e vende attrezzatura da sci a un cliente residente a Milano che ritira la merce direttamente nel punto vendita. Pur essendo Livigno geograficamente in Italia, ai sensi dell'art. 7 TUIVA il comune è escluso dal territorio dello Stato ai fini IVA, insieme a Campione d'Italia e alle acque italiane del lago di Lugano. L'introduzione dei beni nel territorio dello Stato configura una importazione ex art. 67 TUIVA.
Caso 2: Caio: identificazione IVA diretta in Germania per vendite a distanza
Caio, e-commerce italiano di cosmetici, supera la soglia OSS di 10.000 euro di vendite B2C verso consumatori tedeschi e decide di identificarsi direttamente ai fini IVA in Germania ex art. 35-ter TUIVA. L'art. 7 TUIVA definisce il soggetto passivo identificato come operatore con partita IVA in uno Stato UE diverso da quello di stabilimento.
Caso 3: Sempronio: operatore extra-UE nomina rappresentante fiscale
Sempronio, società con sede in Svizzera, effettua cessioni di macchinari industriali a clienti italiani con installazione presso lo stabilimento del cessionario. Essendo operatore extra-UE senza stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 17 TUIVA nomina un rappresentante fiscale italiano per assolvere gli obblighi IVA su operazioni territorialmente rilevanti.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 7 TUIVA costituisce la norma definitoria della territorialità IVA: delimita il territorio dello Stato (con le esclusioni di Livigno, Campione d'Italia e acque di Lugano), il territorio della Comunità e qualifica il soggetto passivo identificato. È la base per gli artt. da 7-bis a 7-septies, che disciplinano la rilevanza territoriale per categoria di operazione: cessioni di beni, prestazioni di servizi generiche B2B/B2C, deroghe per immobili, trasporti, ristorazione, telecomunicazioni. Il combinato con l'art. 17 TUIVA governa il reverse charge.
Domande frequenti
Cosa si intende per «territorio dello Stato» ai fini IVA?
Il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano (art. 7, comma 1, lett. a T.U.IVA). Le aree escluse hanno regimi fiscali speciali (zone franche extradoganali, regimi svizzeri). Le operazioni con queste aree seguono regole intermedie tra operazioni domestiche ed esportazioni.
Quali territori UE non rientrano nel «territorio della Comunità» ai fini IVA?
Numerose esclusioni specifiche: Monte Athos (Grecia); Helgoland e Büsingen (Germania); territori d'oltremare francesi ex artt. 349 e 355 TFUE; Ceuta, Melilla, Isole Canarie (Spagna); Isole Åland (Finlandia); Isole Anglo-Normanne. Sono territori con regimi fiscali autonomi che, ai fini IVA, sono trattati come «paesi terzi». Le operazioni con questi territori non sono né operazioni intracomunitarie pure né esportazioni totali.
Le operazioni con Livigno sono esportazioni?
Sì, ai fini IVA. Livigno (e Campione d'Italia, e le acque italiane del Lago di Lugano) sono esclusi dal territorio dello Stato ai fini IVA. Le cessioni di beni verso Livigno seguono il regime delle esportazioni (art. 8 T.U.IVA, non imponibili). Le operazioni in entrata sono importazioni soggette a IVA al momento dell'ingresso. Il regime è coerente con lo status di zona franca extradoganale di Livigno.
Il Principato di Monaco è territorio UE?
No, ma è incluso nel territorio italiano ai fini IVA per espressa previsione dell'art. 7, comma 1, lett. c T.U.IVA. La regola realizza una semplificazione operativa: le operazioni dei cedenti italiani con il Principato sono trattate come domestiche, evitando complicazioni di territorialità. Diverso è il caso politico: il Principato non è membro UE, ha regime doganale e fiscale specifico convenzionato con la Francia.
Cosa cambia con il nuovo Testo Unico IVA del 2027?
L'art. 7 sarà soppresso dal 1° gennaio 2027 per effetto del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Le definizioni territoriali dovrebbero restare sostanzialmente invariate, con riformulazione testuale e adeguamenti alle eventuali riforme europee del sistema IVA (in particolare al pacchetto ViDA - VAT in the Digital Age). Per il professionista, è essenziale monitorare la fase di recepimento e l'eventuale impatto sui regimi territoriali speciali.
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