Testo dell'articoloVigente
Art. 43 Cont. Trib. – Ripresa del processo sospeso o interrotto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati all’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 43 disciplina la ripresa del processo tributario sospeso o interrotto, da effettuarsi con istanza di riassunzione entro 6 mesi.
Contenuto della disposizione
La parte interessata deve riassumere il processo entro 6 mesi dalla cessazione della causa di sospensione o interruzione, depositando istanza nel PTT. Decorso il termine senza riassunzione, il processo si estingue d'ufficio.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma sollecita le parti a riattivare prontamente il giudizio, evitando la quiescenza indefinita di processi sospesi o interrotti.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore predispone istanza di riassunzione con i nuovi soggetti (eredi, nuovo difensore) e prove del fatto interruttivo; deposita nel PTT con riassunzione del fascicolo. Il presidente fissa nuova udienza.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Entro quando si riassume il processo sospeso?
Entro 6 mesi dalla cessazione dell'evento sospensivo o interruttivo (es. passaggio in giudicato della pregiudiziale).
Cosa contiene l'istanza di riassunzione?
Indicazione dell'evento interruttivo/sospensivo cessato, dei nuovi soggetti subentranti, delle conclusioni; allegati i documenti probatori.
Cosa succede se non riassumo nei termini?
Il processo si estingue d'ufficio ex art. 45; la sentenza impugnata passa in giudicato.