Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 Cont. Trib. – Esame preliminare del ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 27 attribuisce al presidente di sezione il potere di decidere con decreto i casi più evidenti di inammissibilità manifesta, sospensione, interruzione o estinzione del processo.
Contenuto della disposizione
Il presidente, esaminato il ricorso, può dichiarare con decreto motivato l'inammissibilità manifesta, la sospensione, l'interruzione o l'estinzione del processo. Il decreto è reclamabile davanti al collegio ex art. 28 entro 30 giorni dalla comunicazione.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma deflaziona il carico delle corti consentendo definizioni rapide di casi palesemente irricevibili, con tutela del contraddittorio attraverso il reclamo collegiale.
Profili operativi e casi tipici
Se il presidente emette decreto sfavorevole, il difensore propone reclamo entro 30 giorni; il collegio decide con ordinanza confermativa o revocatoria. La sospensione di processo per pregiudiziale è disposta solo nei casi tassativi.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa decide il presidente di sezione in via preliminare?
Con decreto può dichiarare inammissibilità manifesta, sospensione, interruzione o estinzione del processo tributario.
Il decreto presidenziale è impugnabile?
Sì, è reclamabile davanti al collegio ex art. 28 entro 30 giorni dalla comunicazione.
Quando si applica l'inammissibilità manifesta?
Quando il vizio è palese e non richiede istruttoria: ricorso fuori termine, manifesta carenza di legittimazione, atto non impugnabile.