Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 192 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligo di astensione)

In vigore dal 01/07/1998

((1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.)) ((61)) ((84))

In sintesi

  • Sanziona la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 6, comma 2-novies, del TUF.
  • Destinatari sono i soci e gli amministratori tenuti ad astenersi in presenza di situazioni di conflitto.
  • Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.
  • Rafforza i presidi di correttezza e prevenzione dei conflitti di interesse nell'intermediazione finanziaria.
Indice dei contenuti

L'art. 192-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), introduce una specifica sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soci e degli amministratori che violino l'obbligo di astensione previsto dall'art. 6, comma 2-novies, dello stesso testo unico. La disposizione si inserisce nell'ampio sistema sanzionatorio del TUF, che presidia il corretto funzionamento dei mercati e l'integrita' degli intermediari. La norma colpisce un comportamento ben preciso: la mancata astensione di chi, trovandosi in una situazione di potenziale conflitto, e' tenuto a non partecipare alla decisione, a tutela dell'imparzialita' e della correttezza dell'agire societario nel settore finanziario.

Il rinvio all'obbligo di astensione dell'art. 6, comma 2-novies

La fattispecie sanzionatoria presuppone l'esistenza dell'obbligo di astensione fissato dall'art. 6 del TUF. Tale obbligo si colloca nel quadro delle regole di organizzazione e governo degli intermediari, finalizzate a prevenire i conflitti di interesse che possono insorgere quando soci o amministratori abbiano un interesse, diretto o per conto di terzi, in una determinata operazione o deliberazione. L'astensione e' lo strumento attraverso cui l'ordinamento neutralizza il rischio che l'interesse personale interferisca con la corretta formazione della volonta' dell'ente. La norma sanzionatoria interviene quando questo presidio viene disatteso, attribuendo rilevanza giuridica alla violazione.

I destinatari: soci e amministratori

La sanzione si rivolge ai 'soci e amministratori' che violano l'obbligo di astensione. La scelta di includere entrambe le categorie e' significativa: non solo gli amministratori, che esercitano funzioni gestorie, ma anche i soci possono trovarsi nella posizione di dover astenersi quando partecipano a decisioni rilevanti in cui versino in conflitto. La responsabilita' e' di natura personale e si fonda sulla condotta del singolo che, pur tenuto ad astenersi, prende invece parte alla decisione. La disposizione mira così a responsabilizzare i soggetti apicali e i partecipanti al capitale, rafforzando la cultura della prevenzione dei conflitti all'interno degli intermediari.

La sanzione amministrativa pecuniaria

La conseguenza della violazione e' una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra cinquantamila e centocinquantamila euro. La forbice edittale consente di graduare la risposta sanzionatoria in funzione della gravita' concreta della violazione, secondo i criteri di commisurazione propri del sistema sanzionatorio del TUF. La natura amministrativa della sanzione, e non penale, riflette l'opzione del legislatore di affidare la repressione di queste condotte all'apparato di vigilanza, in un'ottica di efficacia e tempestivita'. L'entita' degli importi segnala comunque la rilevanza attribuita al bene protetto, ossia l'integrita' e la correttezza dell'agire degli intermediari.

La funzione di prevenzione dei conflitti di interesse

La ratio della disposizione e' la tutela contro i conflitti di interesse, uno dei rischi più insidiosi nell'attività di intermediazione finanziaria. Quando chi decide ha un interesse personale nell'operazione, viene meno la garanzia che la scelta sia assunta nell'interesse dell'ente e, in ultima analisi, dei risparmiatori e del mercato. L'obbligo di astensione e la relativa sanzione costituiscono un presidio di correttezza, volto ad assicurare che le decisioni siano adottate in modo imparziale. La norma si colloca così nel solco delle regole di governance e di conduct che caratterizzano la disciplina degli intermediari, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione.

Il coordinamento con il sistema sanzionatorio del TUF

L'art. 192-quater non opera in modo isolato, ma si inserisce nel più ampio impianto sanzionatorio del titolo dedicato alle sanzioni del TUF. Il procedimento di accertamento e di irrogazione segue le regole generali previste per le sanzioni amministrative in materia finanziaria, con il coinvolgimento dell'autorita' di vigilanza competente e il rispetto delle garanzie del contraddittorio. La collocazione sistematica della norma evidenzia la volonta' del legislatore di presidiare in modo specifico l'obbligo di astensione, ritenuto meritevole di una autonoma e dedicata previsione sanzionatoria.

La graduazione della sanzione

La previsione di una forbice edittale, tra cinquantamila e centocinquantamila euro, consente all'autorita' competente di adeguare la risposta sanzionatoria alle circostanze concrete. La commisurazione tiene conto della gravita' della violazione, della sua eventuale reiterazione, delle conseguenze prodotte e di ogni altro elemento rilevante secondo i criteri generali del sistema sanzionatorio del TUF. Questa flessibilita' e' funzionale a una risposta proporzionata: la sanzione può attestarsi su livelli più contenuti per violazioni di minore gravita' e raggiungere il massimo per condotte particolarmente serie. La graduazione assicura che la repressione sia effettiva senza essere automatica o indifferenziata.

Rilievo per l'integrita' del mercato

La disposizione, pur incidendo su un comportamento specifico, si inscrive nella più ampia finalita' di tutela dell'integrita' e della fiducia nei mercati finanziari. I conflitti di interesse non gestiti minano la fiducia degli investitori e possono pregiudicare il corretto funzionamento degli intermediari. Sanzionando la mancata astensione, la norma contribuisce a presidiare un valore che trascende il singolo episodio: la correttezza dell'agire di coloro che operano nel sistema finanziario. In questa prospettiva, l'obbligo di astensione e la relativa sanzione sono strumenti di tutela non solo dell'ente, ma dell'intero mercato e dei risparmiatori che vi partecipano.

Profili applicativi e rilievo per la governance

Sul piano pratico, la disposizione impone agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a individuare tempestivamente le situazioni di conflitto e ad assicurare l'effettiva astensione dei soggetti interessati. La mancata astensione non solo espone il singolo alla sanzione pecuniaria, ma può incidere sulla regolarita' della decisione e sulla reputazione dell'ente. Per questo, la previsione di presidi organizzativi, la corretta verbalizzazione delle astensioni e la consapevolezza dei soci e degli amministratori circa i propri obblighi sono profili decisivi per la conformita' alla norma. La disposizione, nella sua sinteticita', costituisce un tassello del sistema di prevenzione dei conflitti di interesse posto a tutela del corretto funzionamento del mercato finanziario.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa sanziona l'art. 192-quater del TUF?

Sanziona la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 6, comma 2-novies, del TUF da parte di soci e amministratori, in presenza di situazioni di conflitto che impongono di non partecipare alla decisione.

Chi sono i destinatari della sanzione?

I destinatari sono i soci e gli amministratori che, tenuti ad astenersi, partecipano invece alla decisione. La responsabilita' e' di natura personale e si fonda sulla condotta del singolo.

Qual e' l'importo della sanzione prevista?

E' una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra cinquantamila e centocinquantamila euro, graduabile in funzione della gravita' concreta della violazione.

Qual e' la finalita' dell'obbligo di astensione?

La finalita' e' prevenire i conflitti di interesse, assicurando che le decisioni siano adottate in modo imparziale e nell'interesse dell'ente, a tutela dell'integrita' del mercato e dei risparmiatori.

La sanzione e' di natura penale o amministrativa?

E' una sanzione amministrativa pecuniaria. Il legislatore ha affidato la repressione di queste condotte all'apparato di vigilanza, in un'ottica di efficacia e tempestivita'.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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