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Testo dell'articoloVigente
Art. 187 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Procedure consultive)
In vigore dal 01/07/1998
1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.
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Vedi anche
→TUF art. 187-ter - Art. 187 ter TUF - (Manipolazione del mercato)→TUF art. 187-quater - Art. 187 quater TUF - (Sanzioni amministrative accessorie)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 187 terdecies TUF – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)→Art. 187 quinquiesdecies TUF – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob→Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)→Art. 187 bis TUF – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)→Art. 187 sexies TUF – (Confisca)→Art. 187 TUF – (Confisca)→Art. 187 septies TUF – (Procedura sanzionatoria)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le procedure consultive come strumento di governance regolamentare
L’art. 187-quaterdecies TUF impone alla Consob di istituire procedure consultive strutturate da attivare prima dell’adozione di modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato. Lo strumento prescelto è un Comitato consultivo, composto da rappresentanti sia dei consumatori sia dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati: una composizione che mira a garantire il bilanciamento degli interessi tipicamente contrapposti nel mercato finanziario.
Ambito materiale
La previsione non si limita alla materia degli abusi di mercato, ma si estende a «altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali» della Consob. Ciò significa che il meccanismo consultivo delineato dall’art. 187-quaterdecies TUF ha una portata trasversale, applicandosi potenzialmente a tutte le aree regolatorie della Consob, dalla disciplina degli intermediari all’informazione societaria, dai mercati alle offerte pubbliche.
Significato sistematico
La norma rispecchia un’evoluzione della cultura regolatoria verso la better regulation: la consultazione pubblica preventiva contribuisce alla qualità della normativa, riduce i costi di adeguamento per i soggetti vigilati e rafforza la legittimità democratica delle scelte regolamentari. Il modello si allinea con la prassi delle consultazioni pubbliche già in uso a livello ESMA e in altri ordinamenti europei.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Prassi e linee guida
regolamento
Prassi amministrativa Consob in materia di insider trading, manipolazione di mercato e segnalazione di operazioni sospette.
Casi pratici
Caso 1: consultazione prima di una modifica regolamentare
La Consob intende modificare la regolamentazione in materia di abusi di mercato. In forza dell'art. 187-quaterdecies TUF deve attivare procedure consultive tramite un Comitato che rappresenta consumatori, prestatori di servizi finanziari e altri soggetti vigilati.
Caso 2: portata trasversale
Il meccanismo non riguarda solo gli abusi di mercato: si estende alle altre materie di competenza istituzionale della Consob, dalla disciplina degli intermediari all'informazione societaria, in linea con la better regulation e con la prassi ESMA.
Domande frequenti
Chi compone il Comitato consultivo previsto dall'art. 187-quaterdecies?
Rappresentanti dei consumatori, dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, per bilanciare gli interessi contrapposti.
Quando la Consob attiva le procedure consultive?
In occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e nelle altre materie di propria competenza istituzionale.
La consultazione riguarda solo gli abusi di mercato?
No: ha portata trasversale, applicandosi potenzialmente a tutte le aree regolatorie della Consob.
A quale principio risponde la norma?
Al principio di better regulation: la consultazione preventiva migliora la qualita' della normativa e riduce i costi di adeguamento.
Con quale prassi europea si allinea?
Con le consultazioni pubbliche gia' in uso a livello ESMA e in altri ordinamenti europei.
Fonti consultate: 2 fontei verificate