In sintesi
- La Consob è tenuta a definire, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione, procedure consultive con un apposito Comitato.
- Il Comitato è composto da rappresentanti dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati.
- Le consultazioni si svolgono in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie di competenza Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Procedure consultive)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali. )) ((12))
Stesso numero, altri codici
- Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
- Articolo 187 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 187 Codice della Strada: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
- Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore
- Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova
- Articolo 187 Codice Penale: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le procedure consultive come strumento di governance regolamentare
L’art. 187-quaterdecies TUF impone alla Consob di istituire procedure consultive strutturate da attivare prima dell’adozione di modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato. Lo strumento prescelto è un Comitato consultivo, composto da rappresentanti sia dei consumatori sia dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati: una composizione che mira a garantire il bilanciamento degli interessi tipicamente contrapposti nel mercato finanziario.
Ambito materiale
La previsione non si limita alla materia degli abusi di mercato, ma si estende a «altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali» della Consob. Ciò significa che il meccanismo consultivo delineato dall’art. 187-quaterdecies TUF ha una portata trasversale, applicandosi potenzialmente a tutte le aree regolatorie della Consob, dalla disciplina degli intermediari all’informazione societaria, dai mercati alle offerte pubbliche.
Significato sistematico
La norma rispecchia un’evoluzione della cultura regolatoria verso la better regulation: la consultazione pubblica preventiva contribuisce alla qualità della normativa, riduce i costi di adeguamento per i soggetti vigilati e rafforza la legittimità democratica delle scelte regolamentari. Il modello si allinea con la prassi delle consultazioni pubbliche già in uso a livello ESMA e in altri ordinamenti europei.
Domande frequenti
Chi compone il Comitato consultivo previsto dall’art. 187-quaterdecies TUF?
Il Comitato è composto da organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati dalla Consob. La composizione mista garantisce la rappresentanza degli interessi di tutte le categorie coinvolte nelle modifiche regolamentari.
Le consultazioni sono obbligatorie per ogni modifica regolamentare della Consob?
L’art. 187-quaterdecies TUF prevede l’obbligo di consultazione in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie di competenza Consob. La norma è di portata generale, anche se il concreto funzionamento è rimesso al regolamento attuativo che la Consob era tenuta ad adottare entro dodici mesi.
Questa norma si applica anche alle linee guida ESMA recepite in Italia?
La norma riguarda i regolamenti adottati dalla Consob nell’esercizio della propria autonomia regolamentare. Per le linee guida e gli orientamenti ESMA, il recepimento segue percorsi distinti (comply-or-explain), ma in pratica la Consob integra le consultazioni europee con quelle nazionali.