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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 135-quater TUF – Assemblea straordinaria
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico della finanza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. L’assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni.
In tal caso il termine stabilito dall’ articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TUF - Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 133 TUF – Esclusione su richiesta dalle negoziazioni→Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante→Art. 131 TUF – Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato)→Art. 130 TUF – Informazione dei soci→Art. 129 TUF – Azione sociale di responsabilità (abrogato)→Art. 128 TUF – Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)→Art. 127 sexies TUF – Azioni a voto plurimo→Art. 127 quinquies TUF – Maggiorazione del voto→Art. 127 quater TUF – Maggiorazione del dividendo
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.