Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 66 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. La Consob dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.

2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione a quotazione e a negoziazione è subordinata all’adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.

3. La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore del mercato delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1.)) ((73))

In sintesi

  • L'art. 66-quinquies del TUF disciplina la negoziazione, in un mercato regolamentato, degli strumenti finanziari emessi dal gestore del medesimo mercato.
  • Affida alla CONSOB l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni di tali strumenti.
  • La CONSOB determina le modifiche al regolamento del mercato per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori, anche regolando i conflitti di interesse.
  • L'ammissione e subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.
  • La CONSOB vigila sul rispetto, da parte del gestore, delle disposizioni regolamentari relative a tali strumenti.
Indice dei contenuti

L'articolo 66-quinquies del Testo Unico della Finanza affronta una situazione strutturalmente delicata: la negoziazione, all'interno di un mercato regolamentato, degli strumenti finanziari emessi dal soggetto che quel mercato gestisce. La fattispecie e fonte di un potenziale conflitto di interessi, perche il gestore del mercato si trova ad essere, al tempo stesso, organizzatore delle negoziazioni ed emittente degli strumenti negoziati. Per neutralizzare i rischi connessi a questa sovrapposizione di ruoli, la norma sottrae al gestore le decisioni piu sensibili e le affida alla CONSOB, presidiando l'intera vicenda con regole di trasparenza e di tutela degli investitori.

Il conflitto di interessi insito nella fattispecie

Il nodo che la norma intende sciogliere e evidente: chi gestisce un mercato regolamentato definisce le regole di ammissione e di funzionamento delle negoziazioni; se i propri strumenti finanziari sono negoziati in quello stesso mercato, il gestore potrebbe essere tentato di adottare decisioni a se favorevoli. Si tratta di un conflitto di interessi strutturale, che non puo essere lasciato alla mera autoregolamentazione. La disposizione reagisce spostando il baricentro decisionale verso l'autorita di vigilanza, soggetto terzo e imparziale.

Il ruolo della CONSOB nelle decisioni sulla quotazione

Il primo comma stabilisce che e la CONSOB a disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato. Si tratta di un'attribuzione significativa: in via ordinaria queste decisioni competono al gestore del mercato, ma nel caso particolare degli strumenti da esso stesso emessi la competenza e trasferita all'autorita di vigilanza. Questo trasferimento elimina alla radice il conflitto, garantendo che le scelte sulla quotazione siano assunte da un soggetto privo di interesse diretto.

L'adeguamento del regolamento del mercato

Il secondo comma attribuisce alla CONSOB il compito di determinare le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche per regolare le ipotesi di conflitto di interessi. L'ammissione a quotazione e a negoziazione e subordinata all'adeguamento del regolamento. Il meccanismo e dunque condizionato: solo dopo che il regolamento del mercato e stato adeguato secondo le indicazioni della CONSOB gli strumenti del gestore possono essere ammessi. Si crea cosi un presupposto regolamentare a tutela del mercato.

Le finalita di trasparenza e tutela degli investitori

Le finalita esplicitate dalla norma sono quelle tipiche del diritto dei mercati: trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. La trasparenza assicura che gli operatori dispongano delle informazioni necessarie; l'ordinato svolgimento garantisce l'integrita e l'affidabilita delle contrattazioni; la tutela degli investitori protegge la parte del mercato strutturalmente piu esposta. La regolazione dei conflitti di interesse e funzionale a tutte queste finalita, perche il conflitto non gestito mina la fiducia nel mercato.

La vigilanza sul rispetto delle regole

Il terzo comma completa il sistema attribuendo alla CONSOB il compito di vigilare sul rispetto, da parte del gestore del mercato, delle disposizioni del regolamento relative agli strumenti finanziari di cui al primo comma. Non basta predisporre regole adeguate: occorre verificare che siano osservate. La vigilanza continuativa dell'autorita assicura l'effettivita della disciplina, prevenendo che il gestore, nel concreto svolgimento dell'attivita, possa eludere i presidi posti a tutela del mercato.

L'architettura complessiva della norma

Letta nel suo insieme, la disposizione costruisce un sistema articolato di neutralizzazione del conflitto di interessi: trasferimento delle decisioni sulla quotazione all'autorita, condizionamento dell'ammissione all'adeguamento del regolamento, vigilanza sul rispetto delle regole. Ogni comma aggiunge un presidio, e l'insieme realizza un controllo pervasivo sulla negoziazione degli strumenti emessi dal gestore. E un esempio di come il legislatore affronti i conflitti strutturali nei mercati finanziari, affidandone la gestione a un soggetto terzo dotato di poteri incisivi. La progressione dei tre commi non e casuale: si passa dal momento genetico, cioe l'ammissione, alla cornice regolamentare entro cui essa si colloca, fino alla vigilanza continuativa sulla fase di funzionamento, coprendo cosi l'intero arco temporale della negoziazione.

Il rapporto con la disciplina generale dei mercati regolamentati

In via ordinaria, il gestore di un mercato regolamentato dispone di ampi poteri di organizzazione, tra cui quelli relativi all'ammissione e all'esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni. L'art. 66-quinquies introduce una deroga mirata a questo assetto generale, limitata al caso particolare degli strumenti emessi dallo stesso gestore. La specialita della disciplina si comprende proprio per contrasto con il regime ordinario: dove non vi e conflitto, il gestore conserva i propri poteri; dove il conflitto emerge, le decisioni piu sensibili migrano verso l'autorita di vigilanza. La norma realizza dunque un intervento chirurgico, che non altera l'autonomia del gestore se non nella misura strettamente necessaria a neutralizzare il rischio di parzialita.

L'ammissione condizionata come tecnica di tutela

Merita un approfondimento il meccanismo per cui l'ammissione a quotazione e a negoziazione e subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato. Si tratta di una tecnica di tutela preventiva: anziche intervenire solo a posteriori, la norma impedisce che gli strumenti del gestore siano ammessi finche il regolamento non sia stato modificato secondo le indicazioni della CONSOB. In questo modo le garanzie di trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e gestione dei conflitti devono essere predisposte prima e non dopo l'ingresso degli strumenti nel mercato. La condizione opera quindi come filtro a monte, assicurando che il presidio regolamentare sia operativo sin dal primo momento della negoziazione.

Indicazioni operative

Per il gestore di un mercato regolamentato la norma impone consapevolezza dei limiti che incontra quando i propri strumenti finanziari sono negoziati nel mercato che gestisce: le decisioni piu rilevanti gli sono sottratte e l'ammissione e condizionata all'adeguamento regolamentare voluto dalla CONSOB. Per gli investitori, la disciplina offre una garanzia di imparzialita, sapendo che la quotazione di tali strumenti e governata dall'autorita di vigilanza e non dall'emittente. La corretta comprensione di questi meccanismi e essenziale per operare in modo informato e per cogliere le ragioni di tutela che giustificano la deroga al regime ordinario.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 66-quinquies del TUF?

Disciplina la negoziazione, in un mercato regolamentato, degli strumenti finanziari emessi dal gestore del medesimo mercato, gestendo il conflitto di interessi che ne deriva.

Chi decide l'ammissione e l'esclusione di tali strumenti?

La CONSOB dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni di questi strumenti, in luogo del gestore del mercato.

Perche la competenza e affidata alla CONSOB?

Perche il gestore che emette strumenti negoziati nel proprio mercato si trova in un conflitto di interessi strutturale: affidare le decisioni all'autorita di vigilanza ne assicura l'imparzialita.

L'ammissione e subordinata a una condizione?

Si. L'ammissione a quotazione e a negoziazione e subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato regolamentato secondo le modificazioni determinate dalla CONSOB.

Chi vigila sul rispetto delle regole?

La CONSOB vigila sul rispetto, da parte del gestore del mercato, delle disposizioni del regolamento relative a tali strumenti finanziari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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