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Testo dell'articoloVigente
Art. 58 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Imprese di investimento operanti nell’Unione europea)
In vigore dal 01/07/1998
((73))
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento ((UE)) che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento ((UE)) in luogo delle banche. ((73))
2. Ai fini del comma 1: a) il riferimento all’articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell’articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all’ ((articolo 7-quater)) , comma 1, del presente decreto; ((73)) b) la richiesta di cui all’articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 56, comma 1, lettera a); c) la Banca d’Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell’articolo 95-sexies del Testo unico bancario.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento nell’UE
L’art. 58-bis TUF recepisce per le imprese di investimento il sistema di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione già previsto per le banche dagli artt. 95-bis e seguenti del Testo Unico Bancario. Questo sistema, di derivazione comunitaria (direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi, estesa alle imprese di investimento da successive normative), garantisce che i provvedimenti adottati dall’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un’impresa di investimento siano automaticamente riconosciuti e producano effetti giuridici in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di procedimenti di exequatur.
L’ambito di applicazione: SIM sistemiche e imprese di investimento UE equivalenti
La disciplina si applica alle SIM di cui all’art. 55-bis, comma 1 (SIM di classe 1 e SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo) e alle imprese di investimento UE che svolgono le medesime attività. La scelta di limitare l’applicazione a queste categorie riflette l’allineamento con la direttiva BRRD e con il Meccanismo di Risoluzione Unico, che riguardano gli intermediari di maggiore rilevanza sistemica. I provvedimenti di risanamento, che includono le misure di intervento precoce, i piani di risanamento e le misure imposte dalle Autorità, sono riconosciuti negli altri Stati UE e producono gli effetti previsti dalla legge dello Stato d'origine.
Gli adattamenti terminologici e il ruolo della Consob
Il comma 2 introduce gli adattamenti necessari per applicare le disposizioni TUB alle SIM: il riferimento all’art. 79 co. 1 TUB (sulla pubblicazione della procedura di amministrazione straordinaria bancaria) contenuto nell’art. 95-bis co. 1-bis TUB si intende riferito all’art. 7-quater co. 1 TUF (che disciplina la pubblicazione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria delle SIM). La Consob può segnalare alla Banca d'Italia la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 56 co. 1 lett. a) TUF (gravi irregolarità o violazioni) affinché la Banca d'Italia possa richiedere la cooperazione delle autorità estere ai sensi dell’art. 95-quater TUB. La Banca d'Italia può infine emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell’art. 95-sexies TUB, garantendo un quadro regolamentare organico per la gestione delle crisi transfrontaliere degli intermediari mobiliari.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Delibera Consob - Autorizzazione imprese di investimento UE
Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta delibere di autorizzazione per le imprese di investimento di Paesi terzi (tra cui imprese del Regno Unito post-Brexit) che intendono operare in Italia senza stabilire una succursale, ai sensi dell'art. 58 bis e dell'art. 28 c. 6 TUF. Le delibere specificano i servizi autorizzati, le modalità operative (libera prestazione o succursale) e le categorie di clienti (controparti qualificate e clienti professionali) per le quali l'impresa è abilitata.
Domande frequenti
Se una SIM italiana in difficoltà adotta un piano di risanamento, questo ha effetto anche in altri Paesi UE?
Sì. I provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità italiana nei confronti delle SIM di cui all’art. 55-bis sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati membri dell’UE, in applicazione del sistema di mutuo riconoscimento previsto dagli artt. 95-bis e ss. TUB, richiamati dall’art. 58-bis TUF.
A quali SIM si applica l’art. 58-bis?
Alle SIM indicate dall’art. 55-bis, comma 1: le SIM di classe 1 (sistemicamente rilevanti) e le SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo con collocamento irrevocabile. Non si applica alle SIM minori che prestano solo servizi di consulenza o gestione di portafogli.
Perché la Consob è menzionata nell’art. 58-bis se la Banca d'Italia gestisce la crisi?
La Consob può segnalare alla Banca d'Italia i presupposti di gravi irregolarità ex art. 56 co. 1 lett. a) per attivare la cooperazione con le autorità UE. Questo riflette la bipartizione di competenze tra Banca d'Italia (stabilità) e Consob (condotta e trasparenza) nel sistema di vigilanza italiano.