Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Intervento precoce

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. ((A tal fine la Banca d’Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma

5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.)) Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. ((73))

2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l’articolo 56-bis.

In sintesi

  • La Banca d'Italia può disporre misure di intervento precoce nei confronti di una SIM o della società posta al vertice di un gruppo SIM quando si realizzano i presupposti previsti dall’art. 69-octiesdecies TUB.
  • Le misure si applicano con i poteri previsti dagli artt. 6-bis, 6-ter e 12 TUF; le misure su proposta della Consob quando le violazioni riguardano materie di sua competenza.
  • Alle SIM disciplinate dal presente capo non si applica l’art. 56-bis TUF (rimozione collettiva).

L’intervento precoce nelle SIM: uno strumento preventivo

L’art. 55-quinquies TUF introduce l’intervento precoce per le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) disciplinate dal capo V-bis, applicando ai soggetti abilitati alla negoziazione il sistema BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) già in vigore per le banche. L’intervento precoce è uno strumento preventivo: scatta quando una SIM mostra un deterioramento significativo delle condizioni finanziarie o di conformità alle norme, ma prima che la situazione divenga irreversibile e richieda la risoluzione o la liquidazione.

I presupposti per l’intervento precoce sono quelli dell’art. 69-octiesdecies TUB (come richiamato dalla disciplina BRRD italiana), che tipicamente si riferiscono a: violazione di requisiti prudenziali in misura significativa o previsione di violazione nel breve termine; deterioramento rilevante della posizione di liquidità o di capitale; segnali di peggioramento della situazione finanziaria che potrebbero mettere a rischio la continuità operativa. Questi presupposti, più flessibili di quelli necessari per la risoluzione o la liquidazione coatta, consentono alla Banca d'Italia di intervenire tempestivamente.

Le misure di intervento precoce, definite dagli artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel TUB, includono tipicamente: la richiesta di aggiornamento del piano di risanamento; la presentazione di un piano per la negoziazione della ristrutturazione del debito; la convocazione dell’assemblea degli azionisti; la modifica della strategia aziendale; la modifica della struttura giuridica o operativa. La Banca d'Italia esercita questi poteri con gli strumenti informativi, ispettivi e ingiuntivi previsti dagli artt. 6-bis, 6-ter e 12 TUF, adattandoli al contesto delle SIM. Quando le violazioni riguardano profili di competenza della Consob (tipicamente la trasparenza, le regole di condotta o i conflitti di interesse), le misure sono adottate su proposta di quest'ultima.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Banca d'Italia

Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 (1° aggiornamento del 12 marzo 2024)

Il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 attua le misure di intervento precoce previste dall'art. 55-quinquies del TUF. Stabilisce le condizioni di deterioramento finanziario o di violazione normativa grave che attivano i poteri della Banca d'Italia di richiedere l'attuazione del piano di risanamento, la sostituzione degli organi aziendali e l'adozione di misure correttive, in ottica di prevenzione delle crisi.

Domande frequenti

L’intervento precoce su una SIM scatta solo quando la SIM è già insolvente?

No. È uno strumento preventivo che può essere attivato prima della crisi irreversibile, quando si rilevano deterioramenti significativi delle condizioni finanziarie o violazioni delle norme prudenziali che potrebbero evolvere in crisi.

La Consob può disporre l’intervento precoce su una SIM?

La Consob formula una proposta alla Banca d'Italia quando le violazioni che giustificano l’intervento riguardano materie di sua competenza (regole di condotta, trasparenza, conflitti di interesse). La decisione formale spetta alla Banca d'Italia.

Se una SIM è soggetta al capo V-bis, può ricevere la rimozione collettiva degli organi ex art. 56-bis TUF?

No. Il comma 2 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 56-bis alle SIM disciplinate dal capo V-bis, per le quali si applica il sistema di intervento precoce previsto dalla direttiva BRRD.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.