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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per violazione dell’art. 286-quinquies (mancata o inadeguata valutazione del rischio da ferite da taglio).
  • Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con la stessa pena per la violazione dell’art. 286-sexies (mancata adozione delle misure di prevenzione specifiche).
  • Le ammende del Titolo X-bis sono leggermente superiori a quelle standard del D.Lgs. 81/2008 per effetto della rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 306, comma 4-bis SIC.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 septies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

286-quinquies. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

286-sexies. ))

Il regime sanzionatorio del Titolo X-bis: pene equiparate alla sicurezza biologica generale

L’art. 286-septies D.Lgs. 81/2008 disciplina le sanzioni per le violazioni del Titolo X-bis. Le ammende indicate (2.740 euro e 7.014,40 euro) riflettono l’adeguamento ISTAT previsto dall’art. 306, comma 4-bis D.Lgs. 81/2008: i valori base di 2.500 e 6.400 euro del Titolo X standard sono stati rivalutati di circa il 9,6% con decorrenza 1° luglio 2013. Questa disparità tra le ammende del Titolo X (artt. 282-286) e quelle del Titolo X-bis (art. 286-septies) non dipende da una scelta legislativa di graduazione del disvalore, ma dalla tempistica di introduzione del Titolo X-bis (2014) rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (2008).

Le violazioni sanzionate: valutazione del rischio e misure specifiche

Il comma 1 sanziona esclusivamente il datore di lavoro (non il dirigente) per la violazione dell’art. 286-quinquies: mancata o inadeguata valutazione del rischio da ferite da taglio nel DVR. La mancata valutazione è la violazione più grave sul piano preventivo, perché senza di essa tutte le misure successive (safety devices, formazione, procedure di risposta) rimangono indeterminate e prive di fondamento. Il comma 2 estende la stessa sanzione al datore di lavoro e ai dirigenti per la violazione dell’art. 286-sexies: mancata adozione delle misure di prevenzione specifiche contro le ferite da taglio. Rispetto alla valutazione del rischio (responsabilità del solo datore di lavoro), le misure operative dell’art. 286-sexies possono essere delegate ai dirigenti, che ne rispondono in proprio.

Il meccanismo di prescrizione-estinzione

Anche per le violazioni del Titolo X-bis si applica il meccanismo di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 (richiamato dall’art. 301 SIC): l’organo di vigilanza impartisce la prescrizione, il datore di lavoro regolarizza entro il termine assegnato e paga un quarto del massimo dell’ammenda (1.753,60 euro per le violazioni ex art. 286-septies), ottenendo l’estinzione del reato. La regolarizzazione deve essere concreta ed effettiva: non è sufficiente adottare formalmente i safety devices senza garantirne l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori.

Il coordinamento con le sanzioni del Titolo X

L’art. 286-septies si aggiunge, non si sostituisce, al regime sanzionatorio del Titolo X (artt. 282-286 SIC). Una struttura sanitaria che violi sia l’art. 272 (misure tecniche generali per il rischio biologico) sia l’art. 286-sexies (misure specifiche per le ferite da taglio) è soggetta alle sanzioni di entrambi gli articoli. Il concorso di violazioni può essere escluso solo se le stesse misure sono state omesse con un’unica condotta e se le disposizioni violate proteggono il medesimo bene giuridico, applicando il principio di specialità ex art. 298 SIC.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra le sanzioni dell’art. 282 (Titolo X) e quelle dell’art. 286-septies (Titolo X-bis) per violazioni simili?

Le sanzioni sono strutturalmente analoghe (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda), ma gli importi delle ammende differiscono: il Titolo X (art. 282) prevede ammende da 2.500 a 6.400 euro, il Titolo X-bis (art. 286-septies) da 2.740 a 7.014,40 euro. La differenza è dovuta alla rivalutazione ISTAT applicata alle sanzioni del Titolo X-bis al momento della sua introduzione nel 2014.

Se un ospedale adotta i safety devices ma non forma i lavoratori al loro uso corretto, viola l’art. 286-septies?

Sì. L’art. 286-sexies, lettera f) impone specificamente la formazione sull’uso corretto dei safety devices. L’adozione fisica dei dispositivi senza la relativa formazione viola l’art. 286-sexies e comporta le sanzioni dell’art. 286-septies, comma 2 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti responsabili della formazione.

Il dirigente che non dispone i contenitori per oggetti taglienti nelle sale prelievi risponde ai sensi dell’art. 286-septies?

Sì. L’installazione dei contenitori per oggetti taglienti è una delle misure specifiche richieste dall’art. 286-sexies, lettera a). Se la responsabilità organizzativa delle sale prelievi è stata validamente delegata al dirigente, questi risponde della violazione ai sensi dell’art. 286-septies, comma 2, con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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