- Il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi di valutazione del rischio (art. 223 SIC, art. 236 SIC, art. 249 SIC).
- Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per una vasta gamma di violazioni operative (artt. 225, 226, 228, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 SIC).
- Sono previste sanzioni minori (arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro; arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro; sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro) per violazioni meno gravi.
Art. 262 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ((e 249, commi 1, 1-bis e 3)) ; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma
6. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro ((per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,)) e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
- Articolo 262 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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- Articolo 262 Codice Penale: Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Il quadro sanzionatorio per agenti chimici, CMR e amianto
L’art. 262 del D.Lgs. 81/2008 raccoglie il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per le violazioni delle disposizioni del Capo VI (agenti chimici), del Capo VII (CMR) e del Capo III amianto, a carico del datore di lavoro, del dirigente e, in alcuni casi, del solo datore di lavoro. Si tratta di un quadro sanzionatorio molto articolato, con sanzioni differenziate per gravità e tipologia di violazione.
Le violazioni più gravi: mancata valutazione del rischio
Il comma 1 prevede le sanzioni più severe a carico del solo datore di lavoro per le violazioni degli obblighi di valutazione del rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli artt. 223, 236 e 249 SIC. La mancata valutazione del rischio è punita più gravemente della mancata attuazione delle misure di protezione perché è il presupposto logico di tutto il sistema: senza valutazione, nessuna misura di protezione può essere adeguatamente pianificata.
Le violazioni operative del datore di lavoro e del dirigente
Il comma 2, lett. a) elenca un lungo elenco di violazioni per cui datore di lavoro e dirigente rispondono penalmente con le stesse sanzioni: artt. 225 (misure specifiche per il rischio chimico), 226 (emergenze chimiche), 228 (divieti), 229 (sorveglianza sanitaria agenti chimici), 235 (sostituzione CMR), 237 (misure tecniche CMR), 238 (misure igieniche CMR), 240 (esposizioni non prevedibili CMR), 241 (operazioni particolari CMR), 242 (accertamenti sanitari CMR), 248 (individuazione amianto), 250 (notifica amianto), 251 (misure di prevenzione amianto), 252 (misure igieniche amianto), 253 (controllo esposizione amianto), 254 (valore limite amianto), 255 (operazioni particolari amianto), 256 (piano di lavoro amianto), 257 (informazione lavoratori amianto), 258 (formazione amianto), 259 e 260 SIC. Le lett. b), c) e d) prevedono sanzioni decrescenti per violazioni meno gravi.
La procedura di prescrizione e l’estinzione del reato
Tutte le violazioni dell’art. 262 sono reati contravvenzionali soggetti alla procedura di prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994. L’organo di vigilanza (ASL/ITL) prescrive la regolarizzazione entro un termine congruo; l’adempimento e il pagamento di un’ammenda ridotta (un quarto del massimo) estingue il reato. La mancata regolarizzazione comporta l’irrevocabilità del procedimento penale e la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria.
Domande frequenti
Il dirigente risponde per la violazione dell’obbligo di valutazione del rischio chimico (art. 223)?
No. Il comma 1 prevede sanzioni esclusivamente a carico del datore di lavoro per la violazione degli artt. 223, 236 e 249 (valutazione del rischio). Il dirigente risponde per le violazioni delle misure operative elencate nel comma 2, non per la mancata valutazione.
Qual è la sanzione per chi usa un’impresa non qualificata per la rimozione dell’amianto (art. 256, comma 1)?
La violazione dell’art. 256, comma 1 (uso di impresa non qualificata) rientra nel comma 2, lett. a) dell’art. 262, con sanzione di arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.
La violazione del valore limite per l’amianto (art. 254) comporta sanzione penale o amministrativa?
Penale: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per datore di lavoro e dirigente, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 262. Si tratta di una sanzione penale contravvenzionale, estinguibile con la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994.