Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 268 c.c. – Provvedimenti in pendenza del giudizio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.

In sintesi

  • Attribuisce al giudice un potere cautelare d'ufficio durante il giudizio di impugnazione del riconoscimento.
  • I provvedimenti sono adottati esclusivamente nell'interesse del figlio, non delle parti adulte.
  • Il giudice valuta discrezionalmente quali misure siano opportune caso per caso.
  • La norma si applica a tutte le forme di impugnazione del riconoscimento (veridicità, violenza, interdizione).
  • I provvedimenti hanno natura provvisoria e cessano con la definizione del giudizio.
Indice dei contenuti

In pendenza del giudizio di impugnazione del riconoscimento, il giudice può adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del figlio.

Ratio

L'art. 268 c.c. risponde all'esigenza di proteggere il figlio durante la fase di incertezza giuridica che caratterizza il giudizio di impugnazione del riconoscimento. Finché il giudizio non è definito, il figlio si trova in uno stato di filiazione contestato, che può riflettersi negativamente sulla sua situazione personale, educativa e patrimoniale. La norma conferisce al giudice un potere cautelare atipico e generale, funzionale alla tutela del minore o comunque del figlio coinvolto.

Analisi

Il potere del giudice è configurato in termini ampiamente discrezionali: la norma parla di «provvedimenti che ritenga opportuni», senza tipizzarli. Rientrano nella previsione misure relative all'affidamento del minore, al suo mantenimento, alla regolamentazione dei rapporti con ciascun genitore, nonché qualsiasi altro provvedimento che il giudice reputi necessario per preservare l'interesse del figlio in attesa della decisione definitiva. Il criterio guida è esclusivamente l'interesse del figlio, che costituisce il principio cardine dell'intero diritto della filiazione dopo la riforma del 2012-2013 (d.lgs. 154/2013). Il carattere provvisorio dei provvedimenti implica che essi decadano o vengano riesaminati alla pronuncia della sentenza di merito.

Quando si applica

La norma si applica in pendenza di qualsiasi giudizio di impugnazione del riconoscimento, indipendentemente dal tipo di vizio dedotto (difetto di veridicità, violenza, interdizione). Il giudice può intervenire d'ufficio, senza necessità di istanza di parte. I provvedimenti possono essere adottati e modificati nel corso dell'intero giudizio, compreso il grado d'appello.

Connessioni

L'art. 268 c.c. si pone in relazione sistematica con gli artt. 263-267 c.c. (impugnazioni del riconoscimento). Il principio dell'interesse superiore del figlio è sancito anche dall'art. 315-bis c.c. e dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. I provvedimenti provvisori in materia di affidamento e mantenimento sono disciplinati anche dagli artt. 337-ter ss. c.c. Per i procedimenti in materia di filiazione si applicano le norme processuali del d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 50/2006

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fase preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 274 c.c. per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, ritenendola in contrasto con il diritto di azione (art. 24 Cost.), la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). L'interesse del minore può essere comunque valutato in sede di merito.

Corte Cost., sent. n. 494/2002

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali per i figli nati da genitori incestuosi, ritenendolo una discriminazione irragionevole lesiva del diritto all'identità personale e del principio di uguaglianza. La pronuncia ha aperto la possibilità del riconoscimento giudiziale anche in queste fattispecie.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento di Caio proposto da Tizio, il giudice ordina misure provvisorie a protezione del figlio (affidamento in custodia, mantenimento provvisorio) durante il corso del procedimento.

Caso 2: Caso 2

Sempronio contesta il riconoscimento di Mevio; il giudice, in pendenza del giudizio, emana decreto che tutela gli interessi patrimoniali e personali del figlio minore finché la sentenza definisce il merito della causa.

Domande frequenti

I provvedimenti ex art. 268 c.c. possono essere richiesti dalle parti o solo disposti d'ufficio?

La norma attribuisce il potere al giudice senza limitarne l'attivazione alle sole istanze di parte. Il giudice può provvedere d'ufficio, ma le parti possono naturalmente sollecitare l'adozione di misure specifiche nell'interesse del figlio.

Questi provvedimenti hanno natura definitiva?

No. Sono misure provvisorie, adottate in attesa della sentenza di merito. Con la definizione del giudizio perdono la loro ragione d'essere e vengono assorbiti dai provvedimenti definitivi.

Quali tipi di provvedimenti può adottare il giudice?

La norma non li tipizza. Possono riguardare l'affidamento, il mantenimento, la regolamentazione dei rapporti con i genitori, la nomina di un curatore speciale o qualsiasi altra misura che il giudice ritenga nell'interesse del figlio.

L'art. 268 c.c. si applica anche se il figlio è maggiorenne?

La norma parla genericamente di 'interesse del figlio' senza limiti di età. Tuttavia, nella pratica, le misure di protezione più incisive riguardano i figli minori, per i quali l'interesse superiore impone una tutela rafforzata.

Il titolo dell'art. 268 c.c. richiama la dichiarazione giudiziale di paternità: è corretto?

Il titolo risulta impreciso rispetto al contenuto della norma, che disciplina i provvedimenti cautelari nel giudizio di impugnazione del riconoscimento. La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è invece disciplinata dagli artt. 269 ss. c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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