Testo dell'articoloAbrogato
Art. 260 c.c. – Poteri dei genitori
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l’usufrutto legale.
Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre.
In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.
Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 260 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nell'ambito della riforma della filiazione.
Ratio
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge delega 10 dicembre 2012, n. 219, ha completato la riforma del diritto della filiazione avviata dal legislatore con l'obiettivo di eliminare ogni distinzione normativa tra figli legittimi e figli naturali, realizzando il principio costituzionale di cui all'art. 30 Cost.Analisi
L'art. 260 c.c. apparteneva al Titolo VII del Libro I del codice civile, dedicato alla filiazione naturale, che regolava il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. La riforma del 2013 ha soppresso il Titolo VII, abrogando o modificando le disposizioni in esso contenute, e ha introdotto un regime unitario di filiazione. Le norme già presenti nell'art. 260 sono confluite, con le necessarie armonizzazioni, nelle disposizioni attualmente vigenti in materia di riconoscimento (artt. 250-269 c.c. nel testo riformato).Quando si applica
Non trovando più applicazione, l'art. 260 c.c. conserva rilevanza solo come riferimento storico-giuridico per controversie sorte sotto la previgente disciplina, nelle quali possano residuare questioni di diritto intertemporale.Connessioni
L. 219/2012 (delega per la riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (attuazione della riforma); artt. 30 Cost.; artt. 250-269 c.c. (disciplina vigente del riconoscimento).Domande frequenti
L'art. 260 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dal d.lgs. 154/2013 e non produce più effetti giuridici per le situazioni sorte successivamente alla sua entrata in vigore.
Qual è la norma attualmente applicabile alle materie già disciplinate dall'art. 260 c.c.?
Le materie già regolate dall'art. 260 c.c. sono ora disciplinate dagli artt. 250 e seguenti del codice civile nel testo risultante dalla riforma del 2013.
Quando è entrata in vigore l'abrogazione?
Il d.lgs. 154/2013 è entrato in vigore il 7 febbraio 2014.
Quali sono state le ragioni della riforma?
La riforma ha perseguito il principio di unicità dello stato di figlio, eliminando distinzioni tra filiazione legittima e naturale in attuazione dell'art. 30 della Costituzione.
Può ancora avere rilevanza pratica l'art. 260 c.c.?
Solo in sede di diritto intertemporale, per situazioni giuridiche costituitesi integralmente sotto il previgente regime e non ancora esaurite.
Fonti consultate: 1 fonte verificate