Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 197 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .

In sintesi

  • Il prelevamento dei beni individuali dalla comunione non può avvenire in pregiudizio dei terzi, se la proprietà individuale non risulta da atto con data certa.
  • La data certa dell'atto è requisito essenziale per opporre ai terzi il diritto al prelevamento.
  • In mancanza di data certa, il coniuge non perde il diritto ma può esercitare il regresso sul patrimonio dell'altro coniuge.
  • Il diritto di regresso si esercita sia sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge, sia sugli altri suoi beni personali.
  • La norma bilancia la tutela dei creditori terzi con l'interesse del coniuge avente diritto al prelevamento.
Indice dei contenuti

Il prelevamento non può effettuarsi a danno dei terzi se la proprietà non risulti da atto con data certa.

Ratio

L'art. 197 c.c. risponde all'esigenza di tutelare i terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulla consistenza del patrimonio in comunione, ignorando che alcuni beni fossero in realtà di proprietà individuale di uno dei coniugi. Il requisito della data certa dell'atto di acquisto individuale costituisce uno strumento di pubblicità sostanziale che rende opponibile ai terzi la titolarità individuale del bene, bilanciando così le esigenze di certezza del traffico giuridico con la tutela del coniuge avente diritto.

Analisi

La norma introduce una limitazione all'esercizio del diritto di prelevamento previsto dagli artt. 195 e 196 c.c.: tale diritto non è opponibile ai terzi, tipicamente creditori della comunione o di uno dei coniugi, qualora la proprietà individuale del bene non risulti da un atto avente data certa. Il concetto di data certa è quello ricavabile dall'art. 2704 c.c.: la data diventa certa per i terzi dalla registrazione, dalla morte o dall'impossibilità fisica del sottoscrittore, dall'apposizione del timbro postale o da altro fatto idoneo. In mancanza di tale requisito, il coniuge che vanta il diritto al prelevamento non può sottrarre il bene ai creditori, ma non rimane privo di tutela: la norma gli riconosce un diritto di regresso che si esercita sia sui beni della quota di comunione spettante all'altro coniuge, sia sul suo patrimonio personale. Si tratta di una forma di surrogazione indiretta che preserva l'equilibrio patrimoniale tra i coniugi.

Quando si applica

La norma opera tipicamente nelle procedure esecutive o concorsuali che coinvolgono il patrimonio in comunione, quando un creditore terzo intenda soddisfarsi su beni che uno dei coniugi rivendica come propri. Si applica anche in sede di divisione giudiziale della comunione, quando vi siano creditori che abbiano iscritto ipoteca o pignorato beni del patrimonio comune. Trova altresì applicazione nei casi di successione, qualora i creditori del defunto vantino pretese sui beni in comunione.

Connessioni normative

La disposizione si connette agli artt. 195 e 196 c.c. (prelevamento e ripetizione del valore), all'art. 2704 c.c. (data certa degli atti privati) e alle norme in materia di opponibilità ai terzi degli atti giuridici. Rilevano anche gli artt. 2740 e 2741 c.c. sulla responsabilità patrimoniale e la par condicio creditorum, nonché le disposizioni processuali sull'opposizione all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) esperibile dal coniuge per far valere la proprietà individuale del bene.

Casi pratici

Caso 1: Tizio possiede un oratorio privato acquistato prima del matrimonio

Durante la comunione con Caio, Caio non può vantare diritti su di esso al momento della divisione perché documento notarile antecedente al matrimonio prova l'appartenenza personale di Tizio.

Caso 2: Caso 2

Sempronio riceve una casa dal padre tramite scrittura privata non registrata durante il matrimonio con Mevio. Al prelevamento, Mevio contesta la proprietà personale di Sempronio. Sempronio non può prelevare perché manca documento avente data certa: vale presunzione di comunione a favore della comunione stessa.

Domande frequenti

Cos'è la data certa richiesta dall'art. 197 c.c. per opporre il prelevamento ai terzi?

La data certa è quella che rende opponibile ai terzi la data di un atto privato. Ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data diventa certa dalla registrazione dell'atto, dalla morte o dall'impossibilità fisica del sottoscrittore, dall'apposizione del timbro postale, o da altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento.

Se non si può prelevare il bene per tutela dei terzi, il coniuge perde ogni diritto?

No. L'art. 197 c.c. tutela comunque il coniuge riconoscendogli un diritto di regresso, esercitabile sia sui beni della quota di comunione spettanti all'altro coniuge, sia sugli altri beni personali di quest'ultimo. Il diritto al prelevamento non si estingue, ma si trasforma in un credito verso l'altro coniuge.

Chi sono i terzi tutelati dall'art. 197 c.c.?

I terzi tutelati sono principalmente i creditori della comunione o di uno dei coniugi che abbiano iscritto ipoteca, pignorato beni o vantino pretese sul patrimonio comune. Sono terzi tutti coloro che abbiano acquistato diritti sul patrimonio in comunione facendo affidamento sulla sua consistenza apparente.

L'art. 197 c.c. si applica anche ai beni immobili?

Sì, la norma si applica a tutti i beni individuali che il coniuge ha diritto di prelevare dalla comunione. Per gli immobili, tuttavia, la trascrizione del titolo di acquisto nei registri immobiliari assolve normalmente la funzione di pubblicità e rende il diritto opponibile ai terzi, rendendo meno frequente il problema della data certa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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