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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 186 c.c. Obblighi gravanti sui beni della comunione
In vigore
I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; b) di tutti i carichi dell’amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 185 - Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del→Cod. civ. art. 187 - Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso→Art. 188 Codice Civile: Obbligazioni derivanti da donazioni o→Art. 183 Codice Civile: Esclusione dall’amministrazione→Art. 189 Codice Civile: Obbligazioni contratte separatamente dai→Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei→Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali→Art. 181 Codice Civile: Rifiuto di consenso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 186 c.c. elenca le obbligazioni a carico dei beni della comunione legale: pesi sull'acquisto, spese familiari e debiti contratti congiuntamente.
Ratio
L'art. 186 c.c. individua le passività della comunione legale, bilanciando l'interesse dei creditori alla certezza del patrimonio aggredibile con la tutela dell'unità economica familiare. Il legislatore ha inteso garantire che le esigenze della vita comune trovino copertura nel patrimonio condiviso.
Analisi
La norma distingue quattro categorie di passività. La lettera a) riguarda i pesi reali (ipoteche, servitù, oneri) già esistenti al momento in cui il bene entra in comunione. La lettera b) comprende i carichi di gestione: imposte, spese condominiali, manutenzioni. La lettera c) ha portata amplissima: abbraccia qualsiasi obbligazione, anche assunta da un solo coniuge, purché finalizzata all'interesse familiare. La lettera d) copre i debiti contratti di comune accordo, a prescindere dalla finalità.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un creditore intende escutere i beni della comunione legale. Il creditore deve dimostrare che il debito rientra in una delle categorie previste, con particolare attenzione alla prova dell'interesse familiare richiesta dalla lettera c).
Connessioni
L'art. 186 c.c. si coordina con l'art. 189 c.c. (responsabilità sussidiaria per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione), con l'art. 190 c.c. (responsabilità sussidiaria dei beni personali) e con l'art. 192 c.c. (rimborsi e restituzioni tra coniugi). Va letto anche in combinato con l'art. 180 c.c. sull'amministrazione dei beni comuni.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio contrae un mutuo ipotecario garantito dalla casa della comunione per ristrutturare la medesima. Il credito è obbligazione della comunione perché contratta nell'interesse della famiglia. I beni della comunione rispondono solidalmente.
Caso 2: Caio e Sempronio, coniugi, ricevono un'eredità gravata da debiti ereditari
Benché ricevuti come beni personali, i debiti gravano sulla comunione se intaccano il patrimonio familiare: la comunione è obbligata al pagamento.
Domande frequenti
Quali obbligazioni gravano sulla comunione?
Pesi sui beni, carichi amministrativi, mantenimento famiglia, istruzione figli, obbligazioni contratte da uno o entrambi i coniugi nell'interesse della famiglia.
Il debito personale anteriore al matrimonio grava sulla comunione?
No: salvo limitata eccezione per debiti contratti eccedenti ordinaria amministrazione senza consenso, i debiti preesistenti gravano sul patrimonio personale del debitore.
Se uno dei coniugi contrae debito personale, quale patrimonio risponde?
Primariamente il patrimonio personale del debitore; in sussidiarietà, la comunione fino al valore della quota del coniuge obbligato.
I creditori della comunione hanno priorità?
Sì: i creditori della comunione sono preferiti ai creditori particolari in fase di divisione dei beni comuni.
Può escludersi una categoria di debiti?
Sì: debiti per scopi estranei alla famiglia, non derivanti da obbligazioni legali e non consentiti dal coniuge non debitore, non gravano sulla comunione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate