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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 794: istituito presso il MEF della Difesa un fondo da 2 milioni annui dal 2026 per la revisione del Servizio sanitario militare ex art. 2 L. 201/2023.
  • Comma 795: incremento di 2 milioni annui (2026 e 2027) del fondo dell'art. 1, comma 377, L. 207/2024.
  • Comma 796: compensazione 485 mila euro 2026 a valere sul fondo art. 1, c. 511, L. 296/2006.
  • Comma 797: istituito Fondo celiachia presso il Ministero della Salute, 1 milione/anno 2026-2028.
  • Norme di spesa autoapplicative; per il fondo celiachia attesi futuri interventi normativi attuativi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 794-797 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 794 attende provvedimenti normativi di revisione del Servizio sanitario militare; comma 797 attende futuri interventi normativi in materia di celiachia e probabili decreti del Ministero della Salute. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all’ , in linea con i principi e criteriarticolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 direttivi di cui all’ , è istituito un apposito fondoarticolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119 nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. . Il fondo di cui all’ , è incrementato di 2 milioni diarticolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. . Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, , nella misura di euro 485.000 per l’anno 2026.della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Le quattro misure in sintesi

I commi 794-797 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) raggruppano misure di natura finanziaria eterogenee, accomunate dall'istituzione o dal rifinanziamento di fondi a carico del bilancio dello Stato. Tre disposizioni riguardano il comparto difesa e sanità militare; una, di natura sanitaria civile, interessa la prevenzione e la cura della celiachia.

Comma 794: Servizio sanitario militare

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare. Il riferimento normativo è duplice: da un lato l'art. 2 della L. 28 novembre 2023, n. 201 (delega al Governo per la revisione del modello professionale delle Forze armate), dall'altro l'art. 9, comma 1, lettera g), della L. 5 agosto 2022, n. 119 (riforma della carriera militare).

Il Servizio sanitario militare assicura assistenza al personale delle Forze armate e, in alcune circostanze, alla popolazione civile (calamità, missioni internazionali). La sua revisione si inserisce in un quadro più ampio di razionalizzazione organizzativa, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di operatività, anche alla luce dei nuovi scenari geopolitici. Il riferimento costituzionale è agli artt. 52 e 87 Cost., che disciplinano i doveri di difesa della Patria e i poteri di comando del Capo dello Stato sulle Forze armate.

Comma 795: rifinanziamento fondo Difesa

Il comma incrementa di 2 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il fondo istituito dall'art. 1, comma 377, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta di una norma di mero rifinanziamento, che presuppone la prosecuzione delle finalità già individuate nella legge istitutiva e che opera nel quadro dei limiti annuali di spesa fissati dall'art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio).

Comma 796: compensazione finanziaria

Si tratta di una tecnica di copertura: la spesa generata da una norma sostanziale (comma 570, non incluso in questo batch) viene compensata in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, comma 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. L'importo è di 485.000 euro per il 2026. La disposizione, pur arida nel testo, è importante perché assicura la neutralità finanziaria della manovra ai sensi dell'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica).

Comma 797: il nuovo Fondo celiachia

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026-2028. Le finalità sono ampie: prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia. Si tratta di una norma programmatica, che prefigura futuri interventi normativi per la disciplina di dettaglio. La celiachia, riconosciuta come malattia sociale dalla L. 4 luglio 2005, n. 123, comporta l'erogazione gratuita di alimenti senza glutine nei limiti di importi mensili stabiliti con decreto ministeriale.

Profili applicativi e tutele costituzionali

Tutte le quattro disposizioni si caratterizzano come norme di spesa, non di rilievo fiscale diretto, ma con effetti indiretti sulla finanza pubblica. Il quadro di riferimento è dato dall'art. 81 Cost. (copertura finanziaria e equilibrio di bilancio), dalla L. 196/2009 (legge di contabilità) e dall'art. 17 della medesima (obblighi di copertura). Per il fondo celiachia trovano applicazione gli artt. 32 Cost. (tutela della salute come diritto fondamentale) e 38 Cost. (assistenza in caso di malattia).

Implicazioni operative

Per i pazienti celiaci e le loro associazioni, il comma 797 apre prospettive di rafforzamento delle politiche di prevenzione e formazione, in attesa dei decreti attuativi. Per il personale del Servizio sanitario militare, il comma 794 anticipa una possibile riorganizzazione di carriere, sedi e funzioni. Per le imprese del settore difesa, i commi 794-795 confermano l'attenzione del legislatore a investimenti nel comparto. Per il professionista contabile che assiste enti pubblici, le norme rilevano in sede di programmazione e rendicontazione (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione contabile).

Conclusioni

I commi 794-797 LB 2026 sono norme di spesa di importo contenuto ma significative sul piano politico: confermano l'impegno per il rafforzamento del Servizio sanitario militare e per la salute pubblica (celiachia), bilanciandosi con clausole di compensazione che assicurano la neutralità finanziaria complessiva. La concreta efficacia dipenderà dai successivi provvedimenti attuativi e dai decreti ministeriali di ripartizione.

Domande frequenti

Chi può accedere ai contributi del Fondo celiachia istituito dal comma 797?

Il comma 797 LB 2026 si limita a istituire il fondo con una dotazione di 1 milione di euro annuo per il triennio 2026-2028, senza individuare i destinatari finali. Le modalità di accesso saranno definite con futuri interventi normativi e con eventuali decreti del Ministro della Salute. Sono ipotizzabili come beneficiari le associazioni di pazienti, le aziende sanitarie locali per progetti di formazione del personale, le università e i centri di ricerca per studi clinici, le scuole per programmi di informazione. Il fondo si affianca alle prestazioni già previste dalla L. 4 luglio 2005, n. 123 (riconoscimento della celiachia come malattia sociale) e dall'assistenza alimentare gratuita disciplinata da decreti ministeriali periodici.

Il fondo del comma 794 finanzierà aumenti retributivi per il personale sanitario militare?

No, non direttamente. Il fondo di 2 milioni di euro annui dal 2026 è finalizzato a coprire i costi di provvedimenti normativi futuri relativi alla revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare. Tali provvedimenti potranno incidere su carriere, sedi di servizio, attribuzioni funzionali e specializzazioni, ma le risorse appostate sono di entità modesta e non sembrano sufficienti per finanziare aumenti retributivi generalizzati. La materia retributiva del personale militare resta disciplinata dai contratti collettivi e dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi degli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (procedure di concertazione).

Cosa significa che il comma 796 prevede una compensazione finanziaria?

La compensazione finanziaria è un meccanismo previsto dalla legge di contabilità pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 17) in base al quale ogni nuova spesa deve essere bilanciata da risorse di pari importo, per non aggravare il fabbisogno e l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Nel caso del comma 796, la spesa generata dal comma 570 (485.000 euro per il 2026) viene compensata mediante riduzione di pari importo di un fondo preesistente (art. 1, c. 511, L. 296/2006). Si tratta di una tecnica di gestione contabile che rispetta l'art. 81 Cost. sull'equilibrio di bilancio, senza incidere direttamente sui contribuenti.

Il rifinanziamento del comma 795 riguarda un fondo già esistente?

Sì. Il comma 795 LB 2026 si limita a incrementare di 2 milioni di euro annui, per il biennio 2026-2027, un fondo già istituito dall'art. 1, comma 377, della Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207). Trattandosi di mera norma di rifinanziamento, restano ferme tutte le caratteristiche, le finalità e le modalità di utilizzo già previste dalla legge istitutiva. Per individuare le concrete destinazioni delle risorse occorre quindi consultare il testo originario, eventualmente coordinato con i decreti attuativi nel frattempo emanati. La tecnica del rifinanziamento è frequente nelle leggi di bilancio per assicurare continuità a politiche pluriennali.

Le risorse stanziate per la sanità militare possono essere destinate alla popolazione civile?

Il Servizio sanitario militare, ai sensi dell'art. 181 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), assicura prioritariamente l'assistenza al personale delle Forze armate. In situazioni straordinarie (calamità naturali, emergenze sanitarie, missioni umanitarie) le strutture sanitarie militari possono essere messe a disposizione della popolazione civile, in raccordo con il Servizio sanitario nazionale ex art. 32 Cost. e L. 23 dicembre 1978, n. 833. Il fondo istituito dal comma 794 LB 2026 ha però una finalità specifica di revisione organizzativa interna e non è concepito per finanziare prestazioni a favore di civili, fatto salvo l'eventuale beneficio indiretto di una più efficiente sanità militare in caso di emergenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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