Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 ter TUIR – Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: “Le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001”. )
Nota: per effetto della riforma del TUIR (D.Lgs. 344/2003) questo articolo corrisponde oggi all’art. 16 TUIR; la numerazione “13-ter” non esiste più nel testo vigente.
In vigore dal 01/01/2001 al 12/12/2003
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 2
Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99 Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99″1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 960.000 (pari a euro 495,80), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71);
b) lire 480.000 (pari a euro 247,90), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71) ma non lire 60.000.000 (pari a euro 30.987,41). 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000 (pari a euro 991,60), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (pari a euro 15.493,71); b) lire 960.000 (pari a euro 495,80), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (pari a euro 15.493,71) ma non lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41).”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 13-ter del TUIR (D.P.R. 917/1986) - attualmente incorporato nell'art. 16 a seguito della rinumerazione disposta dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - risponde a una precisa scelta di politica fiscale e abitativa: sostenere il reddito disponibile delle famiglie che non hanno la disponibilità di un'abitazione di proprietà e sono costrette a sostenere il costo della locazione dell'immobile in cui vivono. La detrazione opera come riconoscimento indiretto di una quota del canone pagato, traducendo il costo abitativo sostenuto dal conduttore in una riduzione diretta dell'imposta dovuta.
La scelta di modulare le detrazioni in modo inversamente proporzionale al reddito - attribuendo importi maggiori ai contribuenti a basso reddito e azzerando il beneficio al superamento di determinate soglie - risponde al principio di capacità contributiva: chi è meno abbiente e destina una percentuale più elevata del proprio reddito al canone di locazione riceve un sostegno fiscale proporzionalmente più significativo.
Analisi
Le detrazioni previste dall'art. 16 TUIR (ex art. 13-ter) si articolano in diverse fasce di reddito. Per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (legge sull'equo canone e i canoni concordati), la detrazione è pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro;
- zero, se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro.
Per i titolari di contratti a canone concordato (art. 2, comma 3, e art. 8, L. 431/1998), le detrazioni sono maggiorate:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Un regime speciale e più favorevole è previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo nei tre anni precedenti, qualora la nuova residenza sia a più di 100 km dalla precedente e si trovi in un Comune diverso: in questo caso la detrazione è pari a 991,60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro e a 495,80 euro per i redditi fino a 30.987,41 euro, per i primi tre anni successivi al trasferimento. Questo beneficio aggiuntivo risponde all'obiettivo di favorire la mobilità geografica del lavoro.
La legge di bilancio 2016 (L. 208/2015) ha introdotto una detrazione specifica per i giovani under 31 anni che stipulano contratti di locazione dell'abitazione principale a canone concordato, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro: la detrazione ammonta a 991,60 euro per i primi tre anni del contratto. L'obiettivo era favorire l'autonomia abitativa dei giovani, spesso esclusi dal mercato della proprietà per mancanza di liquidità.
Quando si applica
Le detrazioni dell'art. 16 TUIR (ex art. 13-ter) spettano quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (a) il contribuente è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo a un'unità immobiliare ad uso abitativo; (b) l'immobile locato è adibito ad abitazione principale del contribuente, con coincidenza tra indirizzo del contratto di locazione e residenza anagrafica; (c) il reddito complessivo del contribuente non supera le soglie previste per la rispettiva fascia di detrazione. La detrazione non spetta per le locazioni di immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa, box autonomo, ecc.), né per i contribuenti che già usufruiscono di altri benefici incompatibili (ad esempio, la detrazione per interessi passivi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale ex art. 15 TUIR, se riferita al medesimo immobile).
Connessioni
L'art. 16 TUIR (ex art. 13-ter) si raccorda con l'art. 15 TUIR, che disciplina le detrazioni per interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, completando il quadro dei benefici fiscali per l'accesso all'abitazione. Il collegamento con la legge 431/1998 (disciplina delle locazioni a uso abitativo) è diretto: le fasce di detrazioni sono collegate alle diverse tipologie contrattuali previste da quella legge (contratti liberi, canone concordato, transitori). Sul piano più generale, la norma si inserisce nel sistema delle detrazioni dall'imposta lorda (artt. 12-17 TUIR) che riducono l'IRPEF tenendo conto delle spese obbligate sostenute dal contribuente. Va infine ricordato l'art. 26 TUIR, che regola la tassazione dei canoni di locazione per il locatore, completando il quadro normativo del mercato delle locazioni abitative.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Casi pratici
Caso 1: Inquilino a basso reddito con contratto a canone libero
Tizio ha un reddito complessivo di 12.000 euro ed è titolare di un contratto di locazione a canone libero (4+4 anni ai sensi della L. 431/1998) per l'appartamento in cui risiede anagraficamente. Ha diritto alla detrazione di 300 euro da scomputare direttamente dall'IRPEF lorda. Poiché la detrazione è superiore all'imposta dovuta, Tizio non recupera la differenza: le detrazioni ex art. 16 TUIR non danno luogo a rimborsi se eccedono l'imposta.
Caso 2: Lavoratore trasferito per motivi di lavoro
Caio, lavoratore dipendente, si è trasferito da Palermo a Milano per un nuovo impiego, spostando la propria residenza in un Comune a più di 100 km dalla residenza precedente. Ha stipulato un contratto di locazione per l'appartamento milanese che è la sua abitazione principale. Il suo reddito complessivo è di 25.000 euro. Caio ha diritto alla detrazione per lavoratori trasferiti di 495,80 euro per i primi tre anni successivi al trasferimento, ai sensi dell'art. 16 TUIR. Dal quarto anno, tornerà alla detrazione ordinaria (150 euro, data la fascia di reddito tra 15.493,71 e 30.987,41 euro).
Domande frequenti
La detrazione per canoni di locazione si applica anche alla seconda casa?
No. La detrazione prevista dall'art. 16 TUIR (ex art. 13-ter) spetta esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale, cioè quello in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, con coincidenza con la residenza anagrafica. Non si applica alle seconde case, ai box auto o ad altri immobili.
Se la detrazione supera l'IRPEF dovuta, si ha diritto al rimborso della differenza?
No. Le detrazioni dell'art. 16 TUIR non sono rimborsabili: se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza va perduta. Il contribuente beneficia al massimo di un'imposta pari a zero, ma non di un rimborso. Questa caratteristica le distingue dai crediti d'imposta rimborsabili.
Cosa si intende per contratto a canone concordato ai fini della detrazione maggiorata?
Il contratto a canone concordato è stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 in base agli accordi tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori a livello locale, con canoni determinati entro fasce prefissate. Questi contratti godono di una detrazione più elevata rispetto ai contratti a canone libero.
Un giovane under 31 può avere una detrazione maggiore?
Sì. La legge di bilancio 2016 ha introdotto una detrazione di 991,60 euro per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale a canone concordato, con reddito non superiore a 15.493,71 euro. Il beneficio è riconosciuto per i primi tre anni del contratto.
La detrazione per canoni di locazione è compatibile con quella per interessi su mutuo?
In linea generale sì, se si riferiscono a immobili diversi: non è possibile avere contemporaneamente la detrazione per il mutuo sull'abitazione principale (art. 15 TUIR) e la detrazione per la locazione della stessa abitazione principale. Tuttavia, se il contribuente paga un mutuo su un immobile e affitta un'altra abitazione come dimora principale, le due detrazioni possono coesistere.