Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 104 c.c. – Effetti dell’opposizione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

In sintesi

  • L'opposizione al matrimonio produce effetti sospensivi solo se proposta da soggetto legittimato per una causa ammessa dalla legge.
  • La sospensione della celebrazione non è automatica: il presidente del tribunale la dispone con decreto solo ove ne ravvisi l'opportunità.
  • Il provvedimento è adottato nella forma del decreto presidenziale, strumento tipicamente d'urgenza e a carattere cautelare.
  • La sospensione permane fino alla rimozione dell'opposizione, che può avvenire per rigetto giudiziale o per rinuncia dell'opponente.
  • La norma tutela l'interesse alla legalità del matrimonio senza comprimere automaticamente la libertà matrimoniale dei nubendi.
Indice dei contenuti

L'art. 104 c.c. disciplina gli effetti dell'opposizione al matrimonio, attribuendo al presidente del tribunale il potere discrezionale di sospenderne la celebrazione con decreto, fino alla rimozione dell'opposizione stessa.

Ratio

L'art. 104 c.c. si colloca nell'ambito del procedimento di opposizione al matrimonio (artt. 102-105 c.c.) e mira a garantire che la celebrazione non avvenga in pendenza di un'opposizione fondata su una causa legalmente rilevante. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la tutela dell'ordine pubblico matrimoniale e dei soggetti legittimati a opporsi; dall'altro, la libertà matrimoniale dei nubendi, che non può essere compressa da opposizioni temerarie o strumentali. Il carattere facoltativo della sospensione («può») attribuisce al presidente del tribunale un potere di valutazione caso per caso.

Analisi

Il meccanismo dell'art. 104 c.c. si articola in tre presupposti cumulativi. In primo luogo, l'opposizione deve essere stata proposta da chi ne ha facoltà: la legittimazione attiva è tassativamente prevista dall'art. 102 c.c. In secondo luogo, l'opposizione deve fondarsi su una causa ammessa dalla legge, ovvero su uno degli impedimenti matrimoniali rilevanti. In terzo luogo, il presidente del tribunale deve ritenere sussistente l'opportunità della sospensione, esercitando una valutazione discrezionale di tipo cautelare. Il decreto presidenziale ha natura provvisoria e strumentale rispetto al giudizio di opposizione: esso non decide nel merito la fondatezza dell'opposizione, ma impedisce che il matrimonio venga celebrato nelle more del procedimento. La sospensione cessa automaticamente con la rimozione dell'opposizione.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che, a seguito della pubblicazione matrimoniale o in prossimità della celebrazione, venga proposta un'opposizione nelle forme dell'art. 103 c.c. Il presidente del tribunale nella cui circoscrizione è prevista la celebrazione è competente a emettere il decreto sospensivo. L'istituto non opera quando l'opposizione sia proposta da soggetto privo di legittimazione o per una causa non prevista dalla legge: in tali ipotesi il decreto non può essere emesso e l'ufficiale di stato civile può procedere alla celebrazione.

Connessioni

L'art. 104 c.c. si inserisce nel sistema degli artt. 102-105 c.c., che disciplinano rispettivamente la legittimazione all'opposizione, le forme e il procedimento. In senso più ampio, la norma si coordina con gli artt. 84-89 c.c. (impedimenti matrimoniali) e con gli artt. 117-129-bis c.c. (annullamento del matrimonio). Sul piano processuale, il decreto presidenziale ex art. 104 c.c. rientra nell'ambito della giurisdizione volontaria cautelare.

Casi pratici

Caso 1: Tizio muove opposizione al matrimonio di Caio fondatamente (es

mancanza di libertà di stato). L'opposizione è accolta e il matrimonio non può celebrarsi.

Caso 2: Sempronio muove opposizione a Mevio senza fondamento

L'opposizione è respinta: Sempronio deve risarcire i danni a Mevio.

Domande frequenti

Cos'è l'opposizione al matrimonio?

Atto con cui si impugna la celebrazione del matrimonio per motivi legali.

Chi può farla?

Ascendenti, pubblico ministero e chiunque abbia interesse legittimo.

Se l'opposizione è respinta?

L'opponente non ascendente può essere condannato al risarcimento danni.

Effetti se accolta?

Il matrimonio non può celebrarsi fino alla sentenza definitiva.

Il danno a chi va?

All'opponente può essere ordinato risarcimento se l'opposizione è infondata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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