Art. 61 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Consolidazione dell’usufrutto
Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. eee), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Art. 61 (Consolidazione dell’usufrutto) – 1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.“.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.