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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Consolidazione dell’usufrutto 1.
L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .
Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Imposta Successioni e Donazioni.
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